Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza della liquidazione IVA, mercoledì 17 gennaio l’Agenzia ha pubblicato la circolare n. 1/E/2018 contenente alcuni chiarimenti circa le modalità di detrazione delle fatture d’acquisto, in forza delle novità normative introdotte dal D.L. 50/2017.
Come già analizzato nella nostra circolare di qualche giorno fa, l’Agenzia ha precisato che per le fatture di acquisto, con data uguale o anteriore al 31/12/2016, la registrazione doveva avvenire “anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.
La nuova disciplina, applicata ai documenti emessi dal 01/01/2017, prevede che “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Pertanto, le fatture ricevute dopo il termine di redazione dell’ultima liquidazione periodica, è prevista la possibilità ultima di detrarre i relativi costi nella dichiarazione annuale.
Confermando le tesi già sostenute nella nostra precedente circolare, l’Agenzia ha precisato che, in linea con quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea, il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui il contribuente entra in possesso di una valida fattura, facendo scattare il momento di sostanziale esigibilità dell’imposta.
Nei fatti, quindi, le spese non possono essere portate in detrazione prima che sia stata emessa e consegnata la relativa fattura, la quale deve essere annotata nell’IVA del mese di competenza.
Pertanto, se la fattura è stata ricevuta nel 2017 e non già inserita in una precedente liquidazione, essa dovrà essere annotata in un apposito sezionale del registro IVA acquisti entro il 16 aprile 2018 ed il relativo credito dovrà entrare nella dichiarazione IVA 2017 per non perdere il diritto alla detrazione.
Se invece la fattura, pur riferita al 2017, arrivasse in seguito al termine per la liquidazione mensile dell’IVA (il 16 gennaio 2018 per il mese dicembre 2017), essa potrebbe essere gestita in tre modi diversi:
- essa potrebbe essere registrata in contabilità (con riferimento al 2017) entro il 30 aprile 2018, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno 2017;
- essa potrebbe essere registrata nella contabilità 2018 e la detrazione IVA potrebbe confluire nella liquidazione IVA di gennaio 2018 (mensili) o del 1° trimestre 2018; in tal caso, bisogna ricordare che la detrazione deve essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile;
- essa potrebbe essere registrata anche nei primi quattro mesi del 2019, effettuando una registrazione nell’apposito registro IVA acquisti del 2019. In tal caso, concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
A seguito di tali chiarimenti, quindi, essenziale diventa la possibilità di dimostrare la data di ricevimento delle fatture. Sul punto, l’Agenzia non ha mancato di esprimersi, affermando che, in primis, ciò è possibile utilizzando strumenti quali la PEC o altri che permettano la certa individuazione della data di ricezione.
In assenza di questi elementi, la data di ricezione deve emergere dalla corretta tenuta della contabilità, favorendo una puntuale ricostruzione in grado di controlli da parte dell’Agenzia.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che in caso di mancato ricevimento della fattura a distanza di quattro mesi dall’operazione, il contribuente è tenuto ad emettere autofattura e versare l’imposta. L’assenza sia della fattura che di tale documento, quindi, potrebbe essere indicatore di anomalie contabili.
La circolare 1/E/2018, infine, essendo arrivata oltre il termine dell’ultima liquidazione mensile del 2017, introduce una clausola di salvaguardia, che sana (escludendo da sanzione) eventuali comportamenti difformi compiuti in tale liquidazione rispetto a quelli forniti dal documento di prassi.