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Dopo la prima soffertissima tornata di invii degli spesometri dello scorso ottobre, sono in arrivo semplificazioni e proroghe al fine di facilitare il compito degli operatori incaricati allo svolgimento di tali adempimenti.
Tali novità saranno contenute in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attualmente pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia, che verrà approvato definitivamente nei prossimi giorni. In primis, il testo prevede la fissazione di un nuovo termine per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento.
Il provvedimento si è reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’art. 1-ter del Decreto Legge 148/2017 volto alla riduzione delle informazioni che i contribuenti dovranno inviare al Fisco.
Pertanto, viene prorogata la scadenza del 28 febbraio 2018 per l’invio degli spesometri, presumibilmente a fine marzo o ad aprile. Per l’esatta fissazione della data, occorrerà attendere l’approvazione del documento dell’Agenzia sopracitato.
In ogni caso, lo spesometro sarà significativamente modificato in questo suo ultimo anno di vita, in quanto a partire dal 2019, con la fatturazione elettronica obbligatoria, tale adempimento vedrà la sua naturale fine. Tutte le principali novità vanno in una sola direzione: semplificazione.
Innanzitutto, sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi di optare per l’invio dei dati fattura a cadenza semestrale, anziché nel più breve termine trimestrale previsto dalla legge. Inoltre, torna la possibilità di accorpare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture di importo inferiore ai 300 euro.
Si tratta di un’importante facilitazione, soprattutto per i piccoli contribuenti, che permette di accorpare in maniera unitaria una grande mole di fatture, indicando solo alcuni dati essenziali:
- per le fatture attive, sono obbligatori solo i dati relativi al numero e la data di registrazione del documento, alla partita IVA, la base imponibile e l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (mentre restano opzionali dati come denominazione delle aziende, indirizzi, CAP);
- per le fatture passive, invece, si dovranno indicare data e numero del documento riepilogativo, la partita IVA del cessionario/committente, l’imponibile complessivo e l’aliquota IVA applicata e l’imposta totale distinti in base all’aliquota applicata ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Le semplificazioni di cui sopra avranno effetto retroattivo: pertanto tali regole dovrebbero applicarsi già alle comunicazioni integrative da spedire per la correzione degli errori o delle omissioni contenute nel primo invio. Se la nuova comunicazione verrà inviata entro il nuovo termine fissato per la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre (28 febbraio, in attesa della proroga), ai contribuenti non sarà comminata alcuna sanzione.
Sanzioni che, in via ordinaria, sono pari a due euro per ogni fattura errata o omessa, fino ad un massimo di mille euro ogni trimestre.
Concludendo, va segnalato che la proroga riguarda solo l’invio degli spesometri: la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA resta quindi previsto per il 28 febbraio prossimo.