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Con la circolare 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai nuovi termini per la detrazione IVA: il D.L. 50/2017 ha infatti previsto che, per le fatture esigibili nell’anno 2017, se non già confluite nelle precedenti liquidazioni periodiche, il termine ultimo per la detrazione è la dichiarazione IVA annuale, la cui scadenza è il 30 aprile 2018.
Come precisato dall’Agenzia, tale previsione è strettamente collegata al concetto di esigibilità dell’imposta e dell’insorgenza del conseguente diritto alla detrazione: tale momento decorre generalmente dall’entrata in possesso di una valida fattura da parte del contribuente.
Il principio sopracitato, però, presenta anche alcune deroghe come in alcuni casi specifici di cui si occupa l’Agenzia nell’ambito della richiamata circolare 1/E.
Questo vale, ad esempio, in tutti quei casi in cui ci si trova a registrare operazioni soggette al meccanismo dello split payment oppure ad operazioni soggette al regime IVA per cassa.
Nei casi di split payment, in caso di esigibilità anticipata dell’imposta occorrerà dare rilevanza al momento della ricezione della fattura o al momento della sua registrazione. Laddove, però, si sia effettuato il pagamento del corrispettivo precedentemente a tale momento, quello del pagamento diventa il periodo di riferimento per l’esigibilità dell’imposta ed entro la liquidazione annuale di tale anno dovrà essere esercitato il diritto alla detrazione.
Lo stesso principio vale per chi adotta il regime per cassa: ai sensi dei chiarimenti forniti dalla circolare 44/E/2012, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati da tali soggetti si ha dal momento del pagamento dei corrispettivi. Pertanto, se una cessione effettuata nel dicembre 2017 viene pagata nel 2018, il diritto alla detrazione IVA potrà essere esercitato fino ad aprile 2019, fatto salvo l’obbligo di una tempestiva registrazione della fattura.
Nel caso in cui si registrino variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972, riconducibili alla volontà delle parti, eventuali note di variazione in diminuzione non possono essere emesse oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione. In ogni caso, comunque, essa dovrà essere emessa (e la relativa imposta detratta) entro la data di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Un altro caso, riguarda l’invio di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, a seguito della quale debba essere recuperata l’imposta. In tal caso, però, ha affermato l’Agenzia che l’imposta potrà essere ugualmente recuperata presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
A fronte dei chiarimenti forniti con la circolare 1/E/2018, restano comunque molti gli interrogativi aperti in merito ai nuovi termini di detrazione delle fatture.
Il primo riguarda le modalità di prova del momento del ricevimento della fattura, in tutti quei casi in cui essa non sia inconfutabile (invii via mail, consegne a mano). La circolare, in queste situazioni, fa riferimento alla “corretta tenuta della contabilità”, ma non è chiaro cosa questo significhi.
Un altro profilo tutto da analizzare è quello che riguarda lo spesometro: in particolare, per le fatture ricevute nel 2017 e registrate nel 2018, ci si chiede quale sia la corretta procedura da seguire. Taluni affermano che le fatture registrate nei sezionali “2017” dei registri IVA 2018 dovrebbero essere inserite nello spesometro dell’ultimo trimestre 2017 e nella relativa liquidazione IVA. Secondo altri, invece, esse devono essere comunicate con i dati registrati nel primo trimestre 2018 per lo spesometro, restando però escluse dalla liquidazione IVA periodica.
Anche su questo punto, quindi, si auspica un prossimo intervento dell’Agenzia che possa, una volta per tutte, fare ordine su una questione che, nonostante le precisazioni fornite, resta tutt’altro che chiara.