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Tra le modifiche normative operate dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), una delle più importanti è quella che ha riguardato l’art. 20 del TUR (DPR 131/1986), una norma che per lungo tempo era stata ritenuta come la norma antielusiva a salvaguardia dell’intera disciplina dell’imposta di registro.
In forza dell’intervento correttivo del Legislatore, oggi l’art. 20 stabilisce che “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
La vecchia formulazione della norma era stata spesso utilizzata per riqualificare, in maniera fiscalmente più onerosa per il contribuente, operazioni come cessioni di fabbricati (convertite in cessioni di aree edificabili sulla base della successiva demolizione degli immobili) o affitti di lastrici solari o di terreni agricoli per la costruzione di impianti fotovoltaici, spesso trasformati in cessioni di diritto di superficie.
Nonostante tale funzione antielusiva fosse stata già in parte depotenziata dall’entrata in vigore dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, essa deve ritenersi totalmente superata dopo le modifiche operate dalla L. 205/2017: la specificata esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati, nonché il preciso richiamo all’atto registrato, sembrano affermare un principio estremamente formalistico ai fini dell’applicazione dell’imposta.
In forza della nuova previsione, infatti, si ritiene che l’imposta di registro debba essere determinata sulla sola base degli elementi desumibili dall’atto, privilegiando quindi la valutazione degli effetti giuridici dello stesso, rispetto alle conseguenze economiche eventualmente ricavabili da un’analisi più ampia di atti collegati ed elementi extratestuali, come avveniva precedentemente in forza di una lettura estensiva del vecchio testo dell’art. 20.
La nuova formulazione della norma, però, ha già creato abbondante dibattito. Oggetto di discussione, in particolare, è se la nuova previsione debba avere efficacia retroattiva (trattandosi di una norma interpretativa) o se essa produca i suoi effetti solo dal 2018, a partire dalla sua entrata in vigore.
Con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha negato la retroattività delle nuove disposizioni, confermando che la vecchia formulazione dell’art. 20 del TUR ammetteva la possibilità di riqualificare gli atti sottoposti a registrazione in base al loro significato economico. Pertanto, secondo quanto affermato dalla Corte, per quanto concerne casi precedenti al 31/12/2017, deve farsi riferimento al carattere sostanziale dell’operazione. Non a caso, afferma la Corte, la novella normativa ha operato delle modificazioni alla precedente disciplina e ciò non può che indurre a pensare ad una discontinuità rispetto al precedente orientamento.
A fronte della pronuncia dei giudici di legittimità che nega la retroattività del nuovo art. 20, non sono però mancate decisioni in senso contrario. Tra queste, particolare menzione merita la CTP Reggio Emilia che, con la sentenza n. 4/2018, ha contestato in toto l’orientamento della Cassazione.
I giudici reggiani, peraltro, hanno prima affermato che già la vecchia formulazione della norma doveva essere letta in chiave formalistica, in quanto faceva riferimento agli effetti giuridici dell’atto e non a quelli economici ai fini dell’applicazione dell’imposta. Pertanto, secondo la CTP, il nuovo testo dell’art. 20 è da intendersi come una previsione all’insegna della continuità con la disciplina previgente e che, in base a ciò, esso può essere applicato anche retroattivamente.
Concludendo, quindi, non si può che constatare che la lettera del nuovo art. 20 del TUR mette tutti d’accordo circa la sua applicazione futura in quanto, senza troppi fronzoli, esclude dalla valutazione ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro tutti gli elementi non direttamente riferibili all’atto da registrare.
Ampio e controverso, invece, è il tema relativo alla portata retroattiva o meno della nuova previsione: toccherà alla giurisprudenza provare a fare chiarezza e a individuare un orientamento unico che possa guidare gli operatori. Come segnalato, però, se il buongiorno si vede dal mattino, ciò sembra destinato a restare un sogno.