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Con una interessante sentenza, la CTP di Forlì si è recentemente pronunciata su un tema decisamente delicato, ossia il riconoscimento delle agevolazioni fiscali nell’ambito di contratti a favore di terzi, enunciando un principio di grande valore per il contribuente.
Il caso oggetto di controversia riguardava un contratto di permuta che le due parti avevano stipulato per l’acquisto di un immobile abitativo che, in forza della volontà dell’acquirente, veniva contestualmente trasferito ad un terzo, nel caso di specie il figlio.
Nel perfezionamento di quello che era, a tutti gli effetti, un contratto di permuta a favore di terzo, il beneficiario (il figlio dell’acquirente) invocava l’utilizzo delle cosiddette “agevolazioni prima casa”, che prevedono il versamento dell’imposta di registro nella misura del 2% sul valore catastale dell’immobile (anziché del 9%), mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Su tale operazione, però, interveniva l’Agenzia delle Entrate che, successivamente al perfezionamento del contratto e al versamento dei relativi tributi, notificava all’acquirente un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta e delle relative sanzioni. Infatti, secondo l’Agenzia, il terzo non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni richieste in quanto non era nemmeno parte contrattuale.
L’Ufficio, infatti, sosteneva che l’attribuzione del beneficio era da ritenersi manifestamente infondata, in quanto dal testo contrattuale risultava l’illegittima applicazione analogica di norme di tipo agevolativo.
La CTP, però, con la sentenza n. 12/2018, ha accolto le tesi difensive del contribuente, tramite un’argomentazione giuridica decisamente interessante. Secondo i giudici, infatti, l’attribuzione al terzo della possibilità di usufruire delle “agevolazioni prima casa” deve ritenersi una corretta interpretazione della ratio della normativa di riferimento, la quale è volta a riservare le condizioni agevolative al diretto fruitore dell’immobile.
Pertanto, il terzo deve essere considerato, quantomeno ai fini fiscali, una parte del contratto e, in quanto tale, libero di usufruire delle relative agevolazioni fiscali purché in possesso dei relativi requisiti previsti dalla legge.
Tale posizione, sostiene la CTP, trova conferma nelle diverse aperture operate dalla stessa Agenzia in relazione ad altre tipologie contrattuali a favore di terzi come l’atto unilaterale di rinuncia dell’usufrutto a vantaggio del nudo proprietario (per cui l’agevolazione è riconosciuta dalla circolare 18/E/2013) o dall’acquisto effettuato dalla società di leasing su indicazione dell’utilizzatore (agevolazione attribuita dalla Nota II-sexies all’art 1, Tariffa parte I del DPR 131/1986).
Con la pronuncia in commento, quindi, anche i giudici romagnoli hanno fornito un loro contributo su un tema, come quello relativo alle agevolazioni prima casa nei contratti a favore di terzi, decisamente controverso che, finora, ha visto pronunce sia in senso favorevole (CTP Perugia 164/07/2012) che contrario (CTR Umbria 359/01/2014).
Concludendo, non si può che condividere l’orientamento espresso dalla CTP forlivese, che ha posto l’accento sul profilo sostanziale dell’operazione, dando rilevanza alla titolarità dei requisiti dell’utilizzatore finale e riconoscendo, quindi, al contribuente, la facoltà di disporre dei propri beni senza perdere il beneficio delle agevolazioni.