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Con la sentenza n. 3557/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso decisamente interessante, avente ad oggetto il corretto inquadramento fiscale di una cessione di un bene strumentale all’attività agricola in comunione legale tra l’imprenditore agricolo e la moglie.
Oggetto di controversia era un avviso di liquidazione inviato a due coniugi e alla società acquirente per un atto di trasferimento di un terreno edificabile, precedentemente utilizzato come bene strumentale all’attività agricola svolta da parte del marito comproprietario.
In forza del principio di alternatività IVA-registro, la vendita era stata assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, in quanto la cessione di bene strumentale doveva essere effettuata applicando l’IVA.
A seguito della contestazione operata dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti agivano in giudizio, vedendo accolte le proprie ragioni dalla CTP. La CTR, invece, ribaltava il giudizio di primo grado, sostenendo che, mentre l’operazione era stata correttamente tassata per quanto riguarda il coniuge imprenditore agricolo, lo stesso non poteva dirsi per la parte della moglie. Pertanto, secondo i giudici di appello, il 50% della cessione di sua competenza doveva essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale, in quanto ella non era soggetto IVA.
Di senso opposto, invece, è stata la pronuncia di Cassazione che ha confermato come corretto l’operato dei contribuenti: secondo i giudici di legittimità, l’intera cessione deve essere assoggettata ad IVA.
Muovendo dall’incontestata evidenza della corretta qualificazione dell’operazione come cessione di bene strumentale all’attività agricola svolta dal marito comproprietario, è necessario analizzare con attenzione la disciplina della comunione legale.
Infatti, tale tipologia di comunione, a differenza di quella ordinaria, non si determina per quote indivise dell’intero, bensì tramite una generalizzata comproprietà sul bene.
Pertanto, anche richiamando ampia prassi e giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno affermato che, in forza di tale peculiarità, l’operazione deve ritenersi interamente ascrivibile al coniuge imprenditore (e quindi ad IVA), sulla base del principio di assorbenza.
Concludendo, la Cassazione ha confermato un importante principio secondo cui la cessione di un immobile da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni, e strumentale all'esercizio dell'impresa da parte di uno soltanto di essi, costituisce non già un negozio avente ad oggetto plurime quote di proprietà comune, bensì un'operazione rilevante quale unitario atto di impresa. Perciò, tale cessione è soggetta, in via assorbente e per intero, ad IVA e non ad imposta proporzionale di registro.