Può accadere, talvolta, che, per distrazione o per una serie di coincidenze, all’atto di acquisto di un bene immobile l’acquirente non riesca a richiedere le agevolazioni fiscali di cui, potenzialmente, avrebbe diritto. In tal caso, però, ogni lasciata è persa: non è infatti possibile invocare gli sconti d’imposta dopo che questa è stata calcolata.
La questione è stata recentemente analizzata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3200/2018, si è pronunciata sul caso di un compendio immobiliare agricolo (formato da un fondo rustico ed alcuni fabbricati) che era stato acquistato da parte di un contribuente a titolo di usucapione, in forza di una pronuncia del Tribunale.
A seguito della registrazione dell’atto, veniva quindi ceduta la proprietà dei beni. A distanza di dieci giorni, però, il nuovo proprietario presentava istanza per l’accesso alle agevolazioni PPC, nonostante le imposte collegate all’atto di acquisto fossero già state liquidate.
La CTR, chiamata a pronunciarsi sulla questione, aveva sostenuto che i benefici fiscali erano da ritenersi applicabili, in quanto la qualifica di IAP del contribuente era nota sin dalla sentenza di acquisto per usucapione del compendio e non rilevava la mancata tempestività della richiesta di accesso alle agevolazioni PPC.
Contro tale decisione, l’Agenzia presentava ricorso, affermando che l’emersione della qualifica di IAP durante il processo non poteva essere opposta all’amministrazione finanziaria, la quale era da ritenersi totalmente estranea alla decisione assunta dal Tribunale.
Con la richiamata sentenza n. 3200/2018, la Cassazione ha stabilito che la pretesa avanzata dal soggetto IAP non poteva essere soddisfatta.
In linea generale, la richiesta di accesso all’agevolazione fiscale deve essere effettuata nel primo momento utile, fino al momento di registrazione dell’atto presso l’amministrazione finanziaria. Pertanto, se la dichiarazione di possesso dei requisiti per accedere ai benefici avviene successivamente all’operazione di liquidazione dell’imposta, la domanda deve ritenersi inammissibile.
Secondo i giudici, il contribuente avrebbe potuto richiedere l’accesso alle agevolazioni durante l’accertamento dell’acquisto immobiliare, nel corso del giudizio o anche successivamente alla pronuncia della sentenza, ma doveva farlo prima della determinazione dell’imposta da parte del Fisco.
Tale sentenza deve ritenersi peraltro estremamente in sintonia con il generale principio di diritto in base al quale una volta assoggettato a tassazione un atto, ai fini dell’imposta di registro, esso non può essere sottoposto ad altra tassazione o agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e di valutazione del tributo si esauriscono nel momento stesso in cui l’atto viene assoggettato a tassazione.
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