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C’è tempo fino al 28 febbraio per registrare in maniera cumulativa i contratti d’affitto stipulati in forma verbale o di scrittura privata non autenticata durante l’anno 2017.
L’art. 17 comma 3-bis del TUR (DPR 131/1986) prevede la possibilità di assolvere all’obbligo di registrazione dei contratti verbali e delle scritture private non autenticate presentando, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente.
Tale denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei due contraenti e deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi:
Si ricorda che la regola generale prevede l’obbligo di registrare i contratti di affitto (compresi quelli aventi ad oggetto fondi rustici) entro 30 giorni dalla loro formazione. Nel caso dei contratti verbali, il termine decorre dalla data di esecuzione del contratto.
Non c’è invece obbligo di registrazione per i contratti stipulati in forma verbale o di scrittura privata non autenticata, se hanno durata non superiore a 30 giorni in un anno. In tal caso, i contratti si registrano solo in caso d’uso.
I contratti di affitto redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, invece, sono sempre soggetti a registrazione, la quale deve essere chiesta dal notaio o dal pubblico ufficiale. Va precisato, i contratti stipulati secondo dette forme non possono essere fatti oggetto di registrazione cumulativa.
Parimenti, non possono essere oggetto di registrazione cumulativa né i contratti di comodato, né i contratti di affitto di azienda agricola: tale possibilità è concessa solo per i contratti di affitto di fondo rustico.
L’imposta di registro sulla registrazione cumulativa dei contratti d’affitto si calcola applicando l’aliquota dello 0,50% sull’ammontare complessivo dei corrispettivi annuali. L’imposta così calcolata non può comunque avere importo inferiore all’imposta minima fissa di 67 euro. Va precisato che l’imposta va calcolata applicando l’aliquota sul corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità previste.
Oltre alla comodità di non doversi recare più volte presso gli uffici, la registrazione cumulativa dei contratti permette di usufruire anche di ottenere un legittimo risparmio fiscale: infatti, l’imposta fissa di 67 euro è riferita alla somma degli importi di tutti i contratti. Pertanto, registrando due o più contratti si pagherà l’imposta una sola volta, anziché moltiplicare il costo per le singole registrazioni.
La denuncia annuale cumulativa, che va presentata entro il prossimo 28 febbraio, può essere effettuata sia telematicamente, tramite il software gratuito disponibile sul sito dell’Agenzia, che utilizzando il modello cartaceo RLI da presentare in duplice copia presso qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia.
Nel caso di registrazione telematica, l’imposta dovrà essere obbligatoriamente versata tramite addebito su conto corrente, mentre il pagamento dell’imposta sulle registrazioni cartacee dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo 1500.