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L’istituto della rivalutazione di terreni e quote societarie rappresenta ormai una certezza nell’ordinamento italiano, essendo stata riproposta più volte da quasi vent’anni nelle leggi finanziarie di fine anno.
Sul tema della rivalutazione si è recentemente pronunciata la CTR Emilia Romagna che, con la sentenza n. 3188/2017, ha deciso su una richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva versata.
Il caso riguardava un terreno agricolo che il proprietario, nell’anno 2002, aveva provveduto a rivalutare, versando la relativa imposta sostitutiva. A seguito della morte dell’imprenditore agricolo, il figlio (erede) provvedeva ad una ulteriore rivalutazione, facendo redigere una nuova perizia e versando una nuova imposta, per affrancare il maggior valore del bene.
Una volta perfezionata la nuova rivalutazione del fondo, il contribuente chiedeva il rimborso delle imposte già versate da parte del padre defunto, in quanto erano da intendersi come una illegittima duplicazione d’imposta sullo stesso cespite.
L’Agenzia, però, negava tale rimborso e, avverso il diniego dell’Ufficio, il contribuente presentava ricorso. In primo grado, i giudici della CTP di Forlì ritenevano corretta la richiesta del contribuente, in quanto relativa alla ripetizione di un indebito importo versato dal figlio.
La pronuncia, però, veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva che la richiesta di rimborso difettava del presupposto soggettivo.
La CTR emiliana, però, ha rigettato tale contestazione, ritenendo corretta la condotta del contribuente: secondo i giudici, infatti, l’erede subentra nei rapporti giuridici del de cuius; pertanto in ogni posizione creditoria o debitoria riferita al defunto è sempre l’erede a subentrare. Ciò vale anche per il caso di specie.
Quella in commento, è una decisione a favore del contribuente, decisione che riteniamo indubbiamente condivisibile, ma è necessario evidenziare come essa si ponga in contrasto con alcune altre pronunce giurisprudenziali anche di legittimità.
Tra queste, segnaliamo la sentenza n. 13406/2016 della Cassazione, la quale ha precisato che l’imposta sostitutiva ha natura volontaria, in quanto frutto della libera scelta del contribuente. Pertanto, essendo un atto unilaterale di volontà, non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente e nemmeno l’evento morte può privare di causa giuridica il pagamento dell’imposta.
Pertanto, si consiglia di prestare grande attenzione nella gestione delle operazioni di rivalutazione e di versamento della relativa imposta sostitutiva: l’eventuale recupero di pagamenti indebiti potrebbe essere un’operazione più complessa del previsto.