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Il termine per la presentazione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è stato prorogato al prossimo 6 aprile, ma permangono dei dubbi su quale sia la comunicazione in cui inviare i documenti inseriti negli appositi sezionali come indicato nella circolare 1/E del 17/01/2018.
Nella circolare 1/E, l’Agenzia illustrava le modalità di registrazione e conseguente detraibilità per le fatture d’acquisto pervenute a cavallo dell’anno, fornendo chiarimenti a seguito della modifica alla disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto introdotta dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Nella circolare, l’Agenzia illustrava il principio secondo cui, ai fini della detraibilità dell’imposta, devono sussistere contemporaneamente due requisiti:
- presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
- presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Inoltre, al fine del coordinamento del suddetto principio al nuovo termine di detraibilità dell’imposta, introdotto dal DL 50/2017, l’Agenzia ha precisato che il diritto alla detrazione è esercitabile al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Dal punto di vista operativo, le fatture relative agli acquisti del 2017, pervenute nel 2017 ma registrate nel 2018 devono essere registrate in un apposito sezionale (o altra soluzione gestionale o informatica equivalente) e liquidate nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2017.
A questo punto sorge il dubbio se indicare tali registrazioni nello spesometro del secondo semestre 2017 ovvero in quello 2018. Ma non è chiaro nemmeno in quale liquidazione fare rientrare tali operazioni.
Sulla gestione dello spesometro vi sono due correnti di pensiero.
Un’ipotesi considera i sezionali del 2018 come parte integrante delle rilevazioni dell’anno 2017. Pertanto, le rilevazioni sui sezionali andrebbero riepilogate nello spesometro relativo al secondo semestre 2017.
La seconda ipotesi, fondata sul fatto che i documenti rilevati nei sezionali sono registrati nell’anno 2018, farebbe confluire tali valori nello spesometro del 2018 coerentemente con quanto indicato dalla normativa.
In entrambi i casi si creerebbe un disallineamento tra i valori riportati nello spesometro e quelli delle liquidazioni periodiche. Infatti, si ritiene che tali operazioni non debbano essere esposte in liquidazione periodica, ma rilevate come rettifiche nella dichiarazione IVA annuale.
Sul tema sarebbe comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione.