Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La circolare 1/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IVA compete se sono contemporaneamente soddisfatti i requisiti di esigibilità e se la fattura sia stata effettivamente ricevuta. Tale novità nell’applicazione della detrazione impone una particolare attenzione per il versamento del prossimo saldo IVA che scade il prossimo 16 marzo.
L’imposta relativa alle fatture d’acquisto pervenute nell’anno 2018, ma relative ad operazioni esigibili nel 2017, non dovrà concorrere al calcolo del saldo IVA 2017, ma sarà da considerare per le liquidazioni dell’anno d’imposta 2018.
Viceversa, le fatture esigibili e pervenute nell’anno 2017, potranno essere registrate entro il 30 aprile 2018 in un sezionale apposito, al fine di evidenziarne l’imposta che concorrerà alla determinazione del saldo IVA 2017.
In questi casi, qualora il contribuente sia a debito, la scadenza del 30 aprile è solo teorica dato che i conteggi del saldo vanno definiti entro il 16 marzo 2018, salvo che il contribuente non decida di posticipare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno 2018.
Qualora il contribuente sia a credito, verificate attentamente le registrazioni relative alle operazioni di fine anno come sopra esposto, se ve ne sono le condizioni, potrà richiedere il rimborso o portare in compensazione il credito.
Per il rimborso dell’imposta preme ricordare l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
Per la compensazione orizzontale dell’imposta per importi superiori a € 5.000, invece, occorrerà attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (presentazione dal 1° febbraio al 30 aprile 2018). Infatti, partire dal 24 aprile 2017, con l’entrata in vigore del D.L. 50/2017, l’utilizzo del credito in compensazione per importi superiori a 5.000 euro necessita del visto di conformità.
In ultimo, per importi a credito inferiori a € 5.000 portati in compensazione orizzontale e per la compensazione verticale del credito IVA non è invece richiesto il visto, ed il relativo credito poteva essere utilizzato già da gennaio 2018.
Il codice da utilizzare per il versamento del saldo IVA o per evidenziare il credito utilizzato in compensazione è il 6099/2017.
Ricordiamo che il versamento dell’imposta è dovuto solo per importi superiori a dieci euro (€ 10,33). In alternativa al versamento in un'unica soluzione entro il 16 marzo, il contribuente potrà optare:
- per la rateizzazione in rate di pari importo la cui prima rata scade il 16/03/2018 e l’ultima non può essere versata oltre il 16/11/2018. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (16/04 interesse 0,33%, 16/05 interesse 0,66%...)
- per il versamento differito al 2 luglio (termine dei versamenti della dichiarazione dei redditi) applicando l’interesse del 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo sulle somme effettivamente versate e non compensate.