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Sabato 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto per la definizione delle percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina.
Il decreto ha confermato anche per l’anno 2018 le precedenti percentuali fissate con il decreto 26/01/2016 e precisamente:
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) all’art. 1, comma 506, ha definito che il MEF, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, entro il 31 gennaio per le annualità 2018, 2019 e 2020 deve fissare, tramite decreto, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina, previste dall’articolo 34, comma 1 del DPR 633/1972.
Le misure massime fissate dalla legge di bilancio 2018 sono definite nella misura del 7,7% per la specie bovina e del 8% per quella suina.
Il regime speciale previsto dall’articolo 34 del DPR 633/1972 è il regime IVA proprio dei produttori agricoli e degli allevatori. Si tratta di un regime forfettario che non prevede la detrazione analitica dell’IVA pagata ai fornitori, ma l’impresa che cede i prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte tabella A), applica la detrazione prevista dall’art. 19 sulla base delle suddette percentuali di compensazione.
Di norma, le cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dalle imprese che adottano il regime speciale avvengono applicando aliquote proprie dei singoli prodotti.
Per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale IVA, le percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquote IVA, pertanto determinano l’imposta indicata in fattura e corrisposta al cedente.
Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della determinazione della rettifica IVA prevista dall’articolo 19-bis 2, comma 3 del DPR 633/72, quando un’impresa agricola intenda optare per il regime normale, ovvero rientrare nel regime speciale previsto dall’art. 34, dopo aver trascorso il triennio nel regime normale IVA.
Pertanto, le suddette percentuali erano, particolarmente attese dagli allevatori in regime speciale (art. 34 DPR 633/72) e ne auspicavano un aumento, ma come indicato anche nelle premesse del Decreto, il vincolo di rispettare i limiti di spesa prefissati, derivanti dall’aumento delle suddette percentuali, non ha consentito ulteriori ritocchi verso l’alto.