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Le agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina sono attribuite dal D.L. 194/2009 a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola che acquistano fondi rustici.
La richiamata disciplina prevede per tali operazioni un regime fiscale agevolato consistente in una tassazione ridotta, con le imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Tali agevolazioni sono estremamente diffuse nel settore agricolo, in quanto consentono agli operatori di acquistare terreni approfittando di una tassazione decisamente favorevole. Proprio per questo, non di rado accade che l’Agenzia contesti tali operazioni, disconoscendo le agevolazioni godute.
Un recente caso è quello di cui si è occupata la CTR Puglia che, con la sentenza n. 2543/14/17, si è pronunciata su una controversia che vedeva protagonista una SRL agricola, la quale aveva acquistato alcuni fondi rustici usufruendo delle agevolazioni PPC.
Oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia era la qualifica soggettiva dell’amministratore della società, il quale aveva inizialmente dichiarato di essere uno IAP iscritto alla previdenza agricola (quindi in grado di attribuire la qualifica alla società). Successivamente, però, i controlli avevano evidenziato che il soggetto era solamente iscritto in CCIAA come coltivatore diretto, risultando privo sia del certificato di imprenditore agricolo professionale, che dell’iscrizione all’INPS.
La società, una volta resasi conto della situazione, aveva provveduto a sostituire l’amministratore con altro soggetto idoneo ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Tuttavia, per l’Ufficio, tale provvedimento non era sufficiente a sanare il pregresso: pertanto, la compravendita dei terreni, in quanto effettuata senza la titolarità dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, doveva essere tassata secondo i criteri ordinari.
Sul ricorso presentato dalla società, sia la CTP di Barletta-Andria-Trani che la CTR Puglia si pronunciavano a favore della SRL, confermando come corretto l’operato dal contribuente.
Secondo la CTR, dopo la riforma del 2004 che ha esteso l’accesso ai benefici anche alle società, le agevolazioni PPC spettano anche ai quei soggetti operanti in forma associata e non ancora in possesso della qualifica. Ciò può trovare riscontro anche nell’art. 5-ter del D. Lgs. 99/2004 che prevede 24 mesi di tempo per il conseguimento della qualifica di IAP, a patto di un’immediata iscrizione all’INPS da parte della società.
Peraltro, nel caso in esame, il difetto di iscrizione previdenziale era ascrivibile all’amministratore e non alla società: ciò doveva far propendere per fare salve le agevolazioni in capo a quest’ultima, la quale si era anche prontamente attivata per sanare l’irregolarità.