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L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della liquidazione periodica IVA che dovrà essere adottato a partire dall’invio dei dati trimestrali in scadenza il prossimo 31 maggio 2018.
Con il provvedimento n. 62214 del 22 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello LiPe previsto dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e successive modificazioni.
Le novità riguardano il rigo VP1 in cui è stato aggiunto un campo per segnalare le “operazioni straordinarie” o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti, ecc.).
In particolare, nel caso in cui il soggetto avente causa (società incorporante, soggetto conferitario, ecc.), riporti nel rigo VP8 della propria comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa (soggetto incorporato, conferente, ecc.) nell’ultima dichiarazione periodica, dovrà barrare la nuova casella “operazioni straordinarie” del rigo VP1. Tale casella dovrà altresì essere barrata dal soggetto avente causa qualora riporti nel rigo VP9 un credito emergente dalla dichiarazione annuale del dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto a seguito dell’operazione straordinaria.
La casella va inoltre barrata nel caso in cui, a seguito dell'interruzione della procedura di liquidazione di gruppo, la società controllante riporti nel rigo VP8 eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate, da essa utilizzate nelle proprie liquidazioni periodiche successive.
Un’altra novità del modello si trova al rigo VP13 in cui è stata inserita una casella per dichiarare le modalità adottate per la determinazione dell’acconto. Questo campo permette di colmare una lacuna che si era venuta a creare, dato che sia le LiPe introdotte lo scorso anno, sia la nuova formulazione del quadro VH della dichiarazione annuale, non permettevano l’indicazione del metodo adottato per il calcolo dell’acconto IVA. Ora al rigo VP13 è stata aggiunta la casella “metodo” in cui indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dell’acconto IVA, e in particolare:
Le istruzioni allegate al modello confermano che, come indicato nella risoluzione 104/E del 2017, è possibile correggere eventuali errori ed omissioni con l’invio di una nuova comunicazione sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, l’eventuale errore potrà essere corretto esclusivamente rettificando la dichiarazione IVA trasmessa.
Inoltre, sono state riviste ed implementate le istruzioni relative il rigo VP5, fornendo indicazioni relativamente ai contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta quali ad esempio i produttori agricoli in regime speciale (art. 34 DPR 633/1972) o il regime forfettario per l’agriturismo.
Le istruzioni precisano che l’IVA esigibile e detratta di questi regimi speciali vanno indicate rispettivamente al rigo VP4 (esigibile) e VP5 (detratta) sulla base dell’applicazione delle regole proprie di questi regimi. Qualora il regime adottato non preveda alcuna detraibilità dell’IVA il rigo VP5 non dovrà essere compilato.
Infine, segnaliamo che le istruzioni del rigo VP5 sono state integrate, evidenziando che il credito derivante della rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 a quello ordinario va compreso in tale rigo (IVA detratta).