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A partire dal 1° luglio 2018, cambieranno le regole per la deducibilità e la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di carburante per autotrazione: in forza delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, infatti, le cosiddette schede carburante non avranno più alcun valore; inoltre non sarà più possibile utilizzare contanti per fare tali acquisti.
Dall’entrata in vigore della nuova disciplina, a seguito della modifica dell’art. 22 del DPR 633/1972, gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con una fattura elettronica. Tale documento, poi, potrà essere utilizzato per la detrazione IVA (nella misura del 40% o del 100% in base all’utilizzo non esclusivo o esclusivo del veicolo nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa) ai sensi di quanto previsto dall’art. 19-bis1 del DPR 633/1972; nonché per dedurre i costi ai fini IRPEF in base alle previsioni dell’art. 164 del TUIR.
Il profilo saliente delle novità introdotte dalla L. 205/2017 riguarda poi le modalità di pagamento, in quanto non potranno più essere portate in detrazione/deduzione le spese saldate tramite denaro contante. Sarà quindi necessario che tali importi siano pagati attraverso metodi di pagamento tracciati.
Per cercare di individuare con maggiore precisione quali siano gli strumenti utilizzabili per non perdere il diritto alla detrazione/deduzione, era atteso l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, la quale si è espressa con il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile.
Secondo l’Agenzia, per non perdere il diritto alla detrazione/deduzione, sono utilizzabili:
Nei fatti, quindi, sono valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità.
È importante ricordare che i predetti mezzi di pagamento possono essere utilizzati anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Si pensi, in particolare, ai contratti di netting, contratto con cui il distributore si impegna verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza per il prelievo schede magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Concludendo, si evidenzia che non va persa la detraibilità/deducibilità nemmeno nel caso in cui vengano utilizzati buoni o carte, purché essi siano stati acquistati o ricaricati per mezzo di uno dei sistemi di pagamento di cui sopra.