Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Tra le norme contenute nell’ultima Legge di Bilancio (L. 205/2017), una previsione molto interessante è quella inserita nei commi 1180 e 1181, i quali hanno prorogato ex lege le concessioni per lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche.
In particolare, il comma 1180 stabilisce che “al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”.
In forza di tale formulazione, alcuni soggetti si sono interrogati se la disciplina sopra richiamata fosse applicabile anche ai produttori agricoli che svolgono attività di commercio su aree pubbliche o se, invece, essi dovessero ritenersi esclusi in quanto non commercianti in senso stretto.
Sul punto si è espresso il MISE con la risoluzione n. 116329 del 21 marzo 2018, affermando che la nuova previsione si applica anche agli imprenditori agricoli che operano sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione.
L’estendibilità della disciplina anche a tali soggetti era già stata evidenziata con un precedente parere (Nota n. 282683 del 7 settembre 2016) sulla base del dettato normativo dell’art. 30, comma 4 del D. Lgs. 114/1998, il quale stabilisce che la disciplina relativa al commercio sulle aree pubbliche “non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti […] salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi”.
Ciò significa che i produttori agricoli, per operare su posteggi in area pubblica, devono essere selezionati secondo le medesime procedure utilizzate per i commercianti. Tale affermazione trova conferma nella previsione dell’art. 28 del richiamato D. Lgs. 114/1998, dove si stabilisce che il Comune, in base agli indirizzi forniti dalla Regione, stabilisce l’ampiezza delle aree da destinare all’attività, nonché “le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti”, confermando la presenza di un criterio selettivo.
Per questi motivi, conclude il MISE nel suo parere, “anche ai produttori agricoli operanti su area pubblica con posteggio dato in concessione non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017”. Anche per tali soggetti, quindi, le concessioni per l’utilizzo delle aree pubbliche scadranno tutte al 31 dicembre 2020.