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Recupero dell’IVA e rettifica della detrazione nell’ambito dei cambi di regime: si tratta di un argomento estremamente complesso, su cui non sono mancati i dubbi interpretativi. Con il provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, però, l’Agenzia ha fornito nuove indicazioni operative, che potrebbero aiutare a risolvere alcuni interrogativi.
In linea generale, ai fini IVA, le imprese agricole sono inquadrate nel regime speciale disciplinato dall’art. 34 del DPR 633/1972, in base al quale le detrazioni non vengono operate sulla base delle imposte assolte sugli acquisti, bensì applicando alle cessioni imponibili le relative percentuali di compensazione.
Gli imprenditori agricoli, però, hanno anche facoltà di optare per il regime ordinario: tale scelta è consigliabile quando il volume dell’IVA assolta sugli acquisti supera quella determinabile forfettariamente attraverso l’applicazione delle percentuali di compensazione. In tal caso, a seguito del passaggio di regime, si dovrà procedere anche alla rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del richiamato DPR 633/1972.
Il comma 3 di tale norma stabilisce che, in forza del cambio di regime, deve essere effettuata la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati. In più, la rettifica deve essere effettuata anche per i beni strumentali, laddove non siano trascorsi più di cinque (per i beni mobili) o dieci anni (per i beni immobili) dalla loro entrata in funzione o acquisizione.
L’art. 19-bis2, all’ultimo comma, stabilisce che la rettifica si applica in sede di dichiarazione annuale IVA dell’anno in cui si sono verificate le condizioni per la determinazione della rettifica medesima. Se l’opzione decorre dal 1° gennaio 2018, quindi, il recupero avverrebbe nell’ambito della dichiarazione annuale IVA 2019.
Dalla disciplina normativa, però, non è chiaro se il credito IVA derivante dalla rettifica della detrazione possa essere utilizzato solo nella dichiarazione annuale o anche nell’ambito delle dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali).
La circolare 328/1997 e in particolare la risoluzione 10/E/1999 precisavano che la rettifica, in caso di passaggio dal regime speciale IVA a quello normale, poteva essere effettuata nella prima liquidazione utile dell’anno in cui il contribuente aveva cambiato regime. Successivamente, con le circolari 44/E/2002 e 6/E/2005, l’Agenzia mutava il suo orientamento, affermando che la rettifica (in caso di passaggio dal regime normale a quello speciale) doveva aversi in sede di dichiarazione annuale.
L’ultima indicazione sul punto è contenuta nelle istruzioni al modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010: ivi, si afferma che il credito derivante dalla rettifica della detrazione va ricompreso nel rigo VP5 relativo all’IVA detratta. Pertanto, si ritiene che il recupero possa essere effettuato anche in corso d’anno, nell’ambito delle dichiarazioni periodiche, quindi già da quella di gennaio o del primo trimestre.
Nessun chiarimento è fornito, invece, sull’eventuale debito IVA derivante dal passaggio dal regime ordinario a quello speciale: pertanto, si ritiene che l’imposta debba continuare ad essere assolta in sede di dichiarazione annuale.