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Un prezioso taglio alla burocrazia. Così si può riassumere il contenuto del decreto ministeriale 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, con cui il Governo ha stilato un elenco di ben 58 opere che potranno essere eseguite in regime di edilizia libera.
Cosa significa? Per poter svolgere gli interventi individuati nel decreto non sarà necessario richiedere più alcun tipo di autorizzazione al Comune: niente più CIL, CILA, SCIA o permesso di costruire. Sarà sufficiente iniziare a lavorare nel rispetto della normativa urbanistica, nonché di tutte le norme suscettibili di avere incidenza sull’edilizia (norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme antisismiche, sull’efficienza energetica, sulla tutela dal rischio idrogeologico, ecc.).
La prima versione dell’elenco pubblicata in allegato al richiamato decreto è ancora in divenire: nel testo del provvedimento si precisa infatti che tale lista non deve ritenersi esaustiva, ma anche che essa sarà presto integrata con l’elenco dei lavori delle opere edilizie realizzabili previa specifica autorizzazione (CILA, SCIA o permesso di costruire).
Il decreto permette così l’attuazione e l’aggiornamento dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 222/2016 che già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi. Ivi, tra gli interventi liberamente eseguibili c’erano le manutenzioni ordinarie, l’installazione di pompe di calore, l’eliminazione di barriere architettoniche, l’installazione di pannelli fotovoltaici e di elementi di arredo.
Il recente decreto, però, aggiorna ed amplia in maniera significativa la lista delle opere che sarà possibile svolgere senza alcuna autorizzazione, facendo anche chiarezza su alcune attività il cui inquadramento era precedentemente incerto.
Tra queste, vengono liberalizzate alcune opere di arredo da giardino, spesso contestate, quali muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Sarà possibile installare, senza limiti, anche pergolati e serre. Anche per tensostrutture e gazebi non ci sarà alcuna limitazione, ma per la loro installazione sarà necessario darne preventiva comunicazione.
Nessuna autorizzazione o comunicazione sarà dovuta anche per interventi di manutenzione e gestione del terreno agricolo e pastorale, ma anche della relativa vegetazione spontanea.
Particolarmente interessante, anche per il settore agricolo, c’è l’inserimento tra le “attività libere” degli interventi di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura, nonché alla realizzazione e alla manutenzione di vasche di raccolta delle acque.
Pertanto, numerose sono le attività liberalizzate dal nuovo decreto, rendendo decisamente più semplici e immediati alcuni interventi comuni, talvolta complicati dalle lungaggini burocratiche, da comunicazioni e da autorizzazioni.
Concludendo, va precisato che le opere eseguite in edilizia libera non perdono la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali. Per ottenere le agevolazioni, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui saranno indicate la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi rientrano tra quelli agevolati. A supporto di tali dichiarazioni, poi, occorrerà portare le fatture e i pagamenti effettuati, al fine di accedere ai benefici.