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Con il provvedimento n. 89757 del 30/04/2018 e con la circolare 8/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in tema di fatturazione elettronica.
L’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica, esteso con la legge 205 del 2017 alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2019, ha come obiettivo la prevenzione ed il contrasto all’evasione fiscale e le frodi IVA. L’estensione di tale obbligo alla quasi totalità delle attività economiche rappresenterà una svolta epocale nel sistema amministrativo e fiscale, con sostanziali risvolti anche dal punto di vista organizzativo delle imprese e dei professionisti che dovranno assisterle.
L’Agenzia delle Entrate a due mesi dall’introduzione “anticipata” di tale obbligo al 1° luglio 2018 per la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è intervenuta per illustrare in generale le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, fornendo inoltre specifiche indicazioni in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.
Con il provvedimento n. 89757/2018 sono state previste importanti novità volte a semplificare i processi di emissione, ricezione e gestione della fattura elettronica.
EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLE FATTURE
L’Agenzia metterà a disposizione gratuitamente degli strumenti per l’emissione del file della fattura elettronica e precisamente:
La trasmissione del file prodotto al Sistema di Interscambio (SdI) potrà essere effettuata:
La trasmissione potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
Il SdI fornirà la ricevuta di avvenuta ricezione per ogni singolo file o lotto di file trasmesso. Qualora i file trasmessi non superino i controlli, verrà recapitata, entro 5 giorni, una comunicazione di scarto e le fatture scartate saranno considerate “non emesse”, pertanto dovranno essere trasmesse nuovamente dopo aver corretto le anomalie.
RECAPITO DELLE FATTURE
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio di registrazione mediante il quale imprese e professionisti, ovvero i loro intermediari, potranno indicare il canale preferito per la ricezione delle fatture elettroniche ed il proprio “indirizzo telematico”. Per i soggetti che perfezioneranno tale registrazione, il SdI recapiterà le fatture elettroniche loro destinate utilizzando esclusivamente il canale e l’indirizzo prescelti, indipendentemente dal “CodiceDestinatario” indicato nel file xml.
Sarà inoltre attivato un servizio web per la generazione di un QR-Code attraverso cui poter acquisire l’anagrafica IVA del cliente/committente ed il relativo “indirizzo telematico”.
Nel caso di delega alla ricezione delle fatture elettroniche ad un intermediario, l’indirizzo di riferimento da comunicare e registrare potrà essere quello dell’intermediario.
La ricezione delle fatture elettroniche, qualora sia gestita direttamente dell’impresa/professionista e nel caso sia delegata ad un intermediario, prevede i seguenti canali di ricezione:
In caso di problemi di recapito, non riconducibili al SdI, la fattura elettronica sarà resa disponibile al destinatario (cessionario/committente) su un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione all’emittente. Quest’ultimo dovrà comunicare tempestivamente al proprio cliente la reperibilità del documento sulla predetta area, inviando eventualmente una copia informatica o analogica del documento stesso.
FATTURE A PRIVATI
Le fatture emesse nei confronti di soggetti privati dovranno inserire il codice “0000000” nel campo “CodiceDestinatario” della sezione informazioni della fattura elettronica. In tal caso non si compilerà il campo “IdFiscaleIVA” ma solo il campo “CodiceFiscale” del cliente. Il SdI metterà a disposizione del cliente la copia del documento nell’area riservata ed il soggetto emittente deve consegnare copia della fattura in formato elettronico o analogico al proprio cliente, informandolo della possibilità di prelevarlo dalla suddetta area disposta sul sito dall’Agenzia.
FATTURE A CLIENTI CON REGIMI O CONDIZIONI PARTICOLARI
Il codice “0000000” va utilizzato quale “CodiceDestinatario” anche per le fatture emesse nei confronti di:
In tali ipotesi, chi emette la fattura (cedente/prestatore) dovrà comunicare al proprio cliente che la fattura è a sua disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere effettuata mediante la consegna di una copia elettronica o analogica della fattura elettronica.
NOTE DI VARIAZIONE E AUTOFATTURA PER OMESSA O IRREGOLARE EMISSIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE
Anche le note di variazione seguono le regole generali previste per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Nel caso in cui un cedente/prestatore abbia registrato una fattura per la quale successivamente pervenga una ricevuta di scarto, potrà procedere ad una variazione contabile solo ai fini interni in quanto il documento originale è da considerarsi “non emesso”.
Per regolarizzare la mancata ricezione di una fattura o la ricezione di una fattura irregolare (art. 6 comma 8, lett. a) e b) del D. Lgs 471/1997) si utilizzerà un codice convenzionale nel campo “TipoDocumento”, riportando nei campi cedente/prestatore i dati del fornitore e nei campi cessionario/committente i propri dati. Per coloro che emetteranno il documento in formato elettronico, non sarà peraltro necessario inviare copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
Tale comunicazione sarà facoltativa nel caso in cui sia stata emessa una bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
DATA EMISSIONE E DATA RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Il provvedimento conferma che la data di emissione prevista dagli art. 21 e 21-bis del DPR 633/1972 è quella indicata dall’emittente al campo “Data” della sezione “DatiGenerali” e solo nel caso in cui la fattura fosse scartata dal SdI sarà da considerare “non emessa”.
L’attestazione dell’emissione della fattura è data:
Per il destinatario della fattura, la data di ricezione è resa disponibile in funzione delle modalità di ricezione del documento.
Pertanto, qualora il recapito sia avvenuto a mezzo PEC, web service o FTP la data sarà quella di effettiva ricezione o messa a disposizione del documento.
Nel caso di documenti non recapitati per cause non attribuibili al SdI e messi a disposizione nell’apposita area riservata, la data di ricezione della fattura corrisponderà alla data di presa visione da parte del destinatario.
Infine, nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti privati, regime di vantaggio, forfettari e agricoltori esonerati, come sopra individuati, la data di ricezione corrisponderà alla data di messa a disposizione del documento.
CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La conservazione delle fatture elettroniche (emesse e ricevute) potrà essere effettuata utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’attivazione di tale servizio richiede l’adesione all’accordo di servizio pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate il cui accesso può essere consentito anche agli intermediari appositamente delegati.
ALLEGATI:
- Allegato A Provvedimento n. 89757 - Specifiche Tecniche