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Le rimanenze finali devono essere sempre documentate da un prospetto analitico che le raggruppi in categorie omogenee per natura e per valore. Secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 8907/2018, ciò vale anche per le imprese minori in contabilità semplificata.
Le imprese minori in contabilità semplificata, in base all’art. 18 del DPR 600/73, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA il valore delle rimanenze.
Sul tema esiste una sola sentenza risalente al 1992 (Cass. n. 4307/92) in cui è stato ritenuto che, per le imprese minori, non fosse necessario indicare le rimanenze in base a categorie omogenee.
La Cassazione ha nuovamente confermato, però, che l’art. 18 del DPR 600/73 disciplina solo l’aspetto formale con cui le imprese in contabilità semplificata devono indicare il valore delle rimanenze, come già era stato affermato, dagli Ermellini, in diverse pronunce (Cass. Civ. 16/10/2006 n. sent. 22174; Cass. Civ. 23/06/2003 sent. n. 9946, ecc.).
Dal punto di vista sostanziale, il valore delle rimanenze finali deve essere determinato in base all’art. 92 del TUIR, procedendo ad un raggruppamento per categorie omogenee, formate da beni dello stesso tipo e delle medesime quantità, con la possibilità di includere anche beni della stessa tipologia ma di diversa qualità, i cui valori non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.
La sola registrazione del valore delle rimanenze nel registro IVA offre un risultato che rappresenta, in mancanza del prospetto analitico, un valore complessivo non controllabile.
Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 92 del DPR 687/1986, se la valutazione delle rimanenze finali non è effettuata a costi specifici, esse sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni definite dallo stesso articolo 92.
La sentenza è riferita ad un accertamento relativo all’anno 2004.
Dal 2017, con l’entrata in vigore del c.d. regime per cassa, le variazioni delle rimanenze non concorrono più alla formazione del redito d’impresa per le imprese minori in contabilità semplificata. Ora, in base al nuovo regime per cassa, i costi relativi all’acquisto delle merci sono rilevati nel periodo in cui si effettua il pagamento. Solo per l’anno 2017 le rimanenze finali del periodo di imposta precedente vengono portate interamente in deduzione del reddito. Di conseguenza, d’ora in poi chi applica il regime per cassa non deve più adempiere alla rilevazione delle rimanenze.