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La rivalutazione delle quote di un terreno è valida anche se la relativa imposta è versata, integralmente, da parte di uno solo dei comproprietari. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10695/2018.
Il caso riguardava alcuni terreni edificabili di proprietà di due soggetti, i quali volevano rideterminarne i valori di acquisto in base a quanto previsto dall’art. 7 della L. 448/2001. A seguito della redazione dell’apposita perizia giurata e all’espletamento delle necessarie formalità, veniva quindi determinata l’imposta di rivalutazione, la quale veniva pagata integralmente da uno solo dei due comproprietari.
Dopo qualche tempo, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti del soggetto che non aveva versato alcunché, richiedendo il pagamento dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni. Questi si difendeva sostenendo che l’imposta era stata corrisposta integralmente, seppur dall’altro comproprietario dei terreni.
In primo ed in secondo grado, i giudici di merito accoglievano le tesi difensive del contribuente, affermando che la rivalutazione doveva ritenersi valida anche se l'imposta sostitutiva era stata versata per intero dall'altro comproprietario, avendo l'erario ricevuto quanto dovuto e non avendo subito alcun danno dal versamento unico dell'imposta.
Contro tali argomentazioni, l’Agenzia presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che la norma richiedeva espressamente che l’imposta sostitutiva dovesse essere effettuata con riferimento al codice fiscale di ogni singolo contribuente coinvolto, così come individuale doveva essere la delega al pagamento tramite modello F24.
Secondo gli Uffici, la conferma dell’obbligatorio versamento personale dell’imposta sostitutiva era da ritrovarsi anche nella circolare 81/E/2002, ove si specificava che è il singolo proprietario a dover determinare il valore dell’intero immobile e quello della propria quota tramite apposita perizia giurata. E proprio sulla singola quota doveva essere versata l’imposta.
La Corte di Cassazione, però, si è pronunciata in senso opposto, dando seguito alla posizione pro contribuente già fatta propria dai giudici di merito nei primi due gradi di giudizio.
Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato come, innanzitutto, la normativa non preveda né una specifica causa di nullità della rivalutazione legata alle modalità di versamento né, tantomeno, sanzioni in caso di adempimento del terzo. Inoltre, a ben vedere, il testo della norma sancisce solo che i versamenti separati dei singoli comproprietari debbano essere perfezionati con riferimento al valore di perizia dell’intera area e non alle singole quote.
In base a tali convincimenti, quindi, la Cassazione ha ritenuto come pienamente legittimo il versamento dell’imposta sostitutiva da parte di uno solo dei comproprietari di un fondo da rivalutare, rigettando il ricorso dell’Agenzia.