Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, tra i temi caldi in vista dell’estate c’è quello relativo all’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti, il quale partirà il prossimo 1° luglio.
Per lungo tempo si è sperato in una proroga del termine o l’istituzione del cosiddetto “doppio binario”, ma la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla speciale Commissione del Senato sugli emendamenti contenuti nel “Decreto Alitalia” sembra aver eliminato ogni possibilità che ciò avvenga.
Pertanto, resta poco più di un mese prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; si tratta di un lasso di tempo relativamente breve in cui tutti gli operatori e i venditori di carburanti dovranno adoperarsi per farsi trovare pronti in vista della prossima scadenza.
Certo, per la portata del provvedimento e per la sua complessità, pare difficile attendersi un ondata di controlli e sanzioni a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge; tuttavia, pare necessario non sottovalutare la nuova misura: per l’azienda possono esserci sanzioni dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’operazione imponibile non correttamente fatturata; per il contribuente, invece, si parla della totale indetraibilità della relativa fattura.
Sempre sul tema della fatturazione elettronica dei carburanti, poi, sono stati pubblicati negli ultimi giorni alcuni interessanti chiarimenti.
Il primo riguarda il corretto comportamento da tenere nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite schede monouso o multiuso. La differenza tra le due tipologie di tessere è la seguente: mentre la carta monouso è una tessera di cui, sin dalla sua emissione, sono noti il luogo di cessione dei beni (o prestazione di servizi) e la relativa IVA dovuta; lo stesso non vale per i buoni multiuso.
Diversa è anche la modalità di fatturazione applicabile alle due operazioni:
Tra i chiarimenti forniti, c’è anche la precisazione di quali saranno i soggetti coinvolti dall’altra novità normativa relativa all’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi da cessioni di benzina e gasolio: a partire dal 1° luglio l’obbligo scatta infatti per tutti gli impianti stradali ad elevata automazione, quelli in cui il rifornimento avviene solo in modalità self service prepagata muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati e di terminali per il pagamento tramite bancomat, carte di credito e prepagate. Necessaria sarà anche la presenza di sistemi informatici per la gestione in tempo reale dei dati di carico e scarico del carburante.
Per tutti gli altri impianti, è previsto un progressivo adattamento alle norme che dovrà terminare entro il 1° gennaio 2020. Tale percorso verrà poi regolato punto per punto da un futuro provvedimento.
Alla luce di quanto sopra affermato, quindi, se in tempi brevi il nuovo Governo non disporrà proroghe o un periodo transitorio con il “doppio binario” dovremo attenderci un mese di luglio particolarmente problematico, quantomeno per i rifornimenti di carburanti.
Tuttavia, non va sottovalutato questo importante momento storico: si tratta solo del primo passo in vista della rivoluzione annunciata per il 2019, con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B.