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Contributi di bonifica, piano di classifica ed onere della prova: questi sono gli elementi chiave di un contenzioso decisamente ampio, su cui la Corte di Cassazione pare però aver assunto un orientamento stabile, ribadito anche con la sentenza n. 9511/2018.
Il caso riguardava il ricorso di due contribuenti, i quali avevano contestato la legittimità dell’avviso di pagamento ricevuto da un consorzio di bonifica per il recupero del canone di bonifica e mantenimento non versato per un fabbricato inserito all’interno del perimetro del comprensorio consortile. Tale avviso era stato impugnato e nei primi due gradi di giudizio i giudici di merito avevano accolto le ragioni dei due agricoltori.
Il Consorzio di bonifica impugnava tali decisioni, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’onere della prova fosse posto in capo proprio al consorzio e non già ai contribuenti, i quali, peraltro, non avevano addotto che generiche questioni: il mancato pagamento del canone, infatti, era giustificato dal fatto che la gestione di acque reflue e della rete fognaria era svolta da un altro soggetto e che, quindi, il consorzio di bonifica non produceva alcuna utilità.
Chiamata a pronunciarsi sulla controversia, la Cassazione ha accolto le ragioni del consorzio di bonifica.
Richiamando abbondante giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno affermato che nell’ambito dell’attività di tali soggetti occorre muovere da un presupposto: se le attività sono svolte in funzione di quanto previsto dal piano di classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, esse possiedono una “presunzione di vantaggiosità” per i fondi serviti.
Pertanto:
Nel caso oggetto di controversia, quindi, non essendo stato messo in discussione il piano di classifica, l’onere della prova era da ritenersi posto in capo ai contribuenti. I quali, però, non avevano specificamente dimostrato le ragioni per cui l’attività del consorzio non produceva vantaggi per la loro proprietà.
Pertanto, in base a quanto sopra affermato, la Cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio, condannando i contribuenti al pagamento di quanto dovuto.
Con tale sentenza, i giudici di legittimità hanno rinverdito il proprio orientamento ribadendo a chi spetta l’onere della prova in caso di contenzioso tra Consorzio di bonifica e agricoltori, fissando una regola su cui tutti i soggetti possono fare affidamento.