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Entro il prossimo 18 giugno si dovrà procedere al versamento dell’acconto (50%) delle imposte locali IMU e TASI, mentre il saldo si dovrà corrispondere entro il prossimo 17 dicembre.
Per l’anno 2018 i contribuenti non dovrebbero trovare particolari novità per il calcolo ed il pagamento di IMU-TASI. L’art. 1, c. 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti confermato la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale.
TASI
Sono tenuti al pagamento della TASI coloro che detengono a qualsiasi titolo fabbricati o aree scoperte o edificabili. La TASI pertanto è dovuta anche dal detentore materiale dell’immobile (occupante), purché la detenzione si sia protratta per più di sei mesi nell’anno d’imposta.
Quindi, sono soggetti passivi TASI non solo i titolari di diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie), ma anche i detentori degli immobili. Il detentore dell’immobile, ove diverso dal titolare, è tenuto al pagamento della TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% a seconda di quanto stabilito dalle delibere Comunali (10% in assenza di delibera).
Sono esclusi dall’imposta i terreni agricoli e i fabbricati adibiti ad abitazione principale, purché non classificati nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Sono assimilate alle abitazioni principali e pertanto esclusi dall’imposta:
a) Le unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale da studenti universitari, soci assegnatari anche senza requisito di residenza;
b) i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
c) la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione matrimonio civile;
d) l’unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto, come unica unità immobiliare, posseduto, e non locato, dal personale Forze armate, polizia, militare e vigili del fuoco;
e) l’unica e sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta dai cittadini italiani, non residenti in Italia, iscritti all’AIRE, pensionati nei paesi residenti, a patto che non sia affittata o concessa in comodato e relative pertinenze;
f) l’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, qualora l'immobile non sia affittato (se prevista da delibera comunale).
Sono inoltre esclusi dall’imposta i seguenti immobili:
Invece, godono della riduzione del 50% della base imponibile, in quanto non più equiparabili all’abitazione principale, le abitazioni, diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori/figli) purché:
Per gli immobili concessi in affitto a canone concordato di cui alla legge 431/98, sull’aliquota prevista dal comune si applica una riduzione del 75%.
Sono soggetti all’aliquota ridotta allo 0,1% i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costrittrici invenduti e non locati.
Gli immobili di interesse storico, dichiarati inabili o inabitabili e di fatto non utilizzati godono della riduzione della base imponibile del 50%
Per i fabbricati in corso di costruzione l’imposta va calcolata sul valore dell’area edificabile fino all’ultimazione dei lavori o all’effettivo utilizzo del fabbricato. Mentre per le aree fabbricabili occorre considerare il valore di mercato dell’anno corrente.
Per i fabbricati la base imponibile TASI è data dalla rendita catastale rivalutata moltiplicata in base a dei coefficienti diversi a seconda della categoria degli immobili e rapportata alla quota ed al periodo di possesso. Il periodo di possesso si determina per mesi pertanto il possesso per almeno 15 giorni va equiparato ad un mese.
Categoria Fabbricato | Coefficiente moltiplicatore |
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 160 |
B, C/3, C/4, C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
C/1 | 55 |
D (escluso D5) | 65 |
Per gli immobili di categoria D non iscritti a catasto assume rilevanza la cosiddetta rendita proposta, mentre per gli immobili non iscritti a catasto e posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, occorrerà procedere alla moltiplicazione dei valori iscritti a bilancio per gli specifici coefficienti previsti dal DM 19/04/2018.
Infine, il Comune può deliberare ulteriori casi di esenzione o riduzioni dall’imposta che devono essere verificati puntualmente. Pertanto, prima di procedere al calcolo dell’imposta occorre leggere con attenzione le disposizioni pubblicate dal proprio comune.