Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il produttore agricolo che emette fatture per operazioni inesistenti perde la detrazione forfetizzata prevista dal regime speciale IVA.
La Cassazione già in passato si era espressa sull’applicazione di tale principio ed oggi, con la sentenza n. 6290/2018, ribadisce che se vengono emesse fatture false l’imposta sul valore aggiunto è dovuta per l’intero suo ammontare.
La disciplina di riferimento è il comma 7 dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 secondo il quale: “Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.”
I giudici hanno previsto che il versamento dell’importo totale dell’IVA indicata in fattura, è un’imposizione che prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo dell’Imposta, compreso quello dei produttori agricoli.
In altre parole, in un’ipotesi di inesistenza dell’operazione di vendita, l’imposta dovuta è quella corrispondente ai prodotti agricoli venduti, senza considerare l’abbattimento forfetario calcolato con le c.d. percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, dal D.M. 23 dicembre 2015.
Si ricorda, infatti, che il regime speciale dei produttori agricoli, disciplinato dall’art. 34 del citato D.P.R. 633/72, permette di poter abbattere l’aliquota da versare all’Erario e, talvolta, di neutralizzarla totalmente.
Si pensi al caso del granoturco o del frumento: l’aliquota IVA prevista dal D.P.R 633/72 per tale prodotto è il 4% che viene azzerata dalla corrispondente aliquota di compensazione del 4%, con la conseguenza che l’importo da versare all’Erario viene annullato per intero.
In applicazione del regime speciale, quindi, il produttore agricolo non diverrebbe debitore d’imposta, essendogli consentito, per mezzo delle aliquote compensative, di detrarre forfettariamente l’intero ammontare dell’IVA.
Le operazioni inesistenti, che vengono fatturate da coloro che operano in regimi agevolativi, sono considerate dal legislatore come operazioni distinte da tutte le altre in quanto la loro anormalità le rende idonee ad integrare fattispecie di evasione, di frode o di illegittima elusione di imposta.
Per tali motivi, i Giudici di legittimità, in linea con la legge, hanno inteso disapplicare il regime agevolativo dell’IVA limitatamente alle fatture false.
Infatti, in sede di accertamento, il Fisco considererà “fuori conto” solo il tributo corrispondente all’operazione inesistente e, conseguentemente, la relativa obbligazione dovrà essere isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate.