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Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consi
glio dei Ministri ha annunciato che è in corso di registrazione, presso la Corte dei Conti, il regolamento di attuazione relativo al
credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali effettuati a partire dall’anno 2018 previsto dall’art.57-bis del D.L. 50/2017.
Il Regolamento ha il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge. Non appena registrato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Con l’art. 4 del D.L. 148/2017 è stato definito uno stanziamento di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018 al fine di finanziare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, di cui
Potranno beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettueranno investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati l’anno precedente sugli stessi canali d’informazione (radio-televisivi / stampa).
Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i suddetti canali, il superamento dell’investimento di almeno l’1% deve essere realizzato distintamente per ogni singolo canale pubblicitario.
Nel comunicato diffuso dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono genericamente ammessi al credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa. Pertanto, si ritiene che le attività agrituristiche, le attività di commerciali (es.:“garden”, vendita di prodotti di terzi, ecc.) e le attività di conto terzi possano rientrare tra i soggetti ammessi in quanto, oltre a determinare un reddito d’impresa, sono tenute con una contabilità separata rispetto a quella agricola ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, che ne consente una diretta identificazione delle voci di spesa come indicato nel comunicato.
Allo stesso modo dovrebbero essere ricomprese le società di persone diverse dalla società semplici (snc e sas) e le società di capitali che svolgono attività agricole, dato che la natura del reddito da esse prodotto ha natura di reddito d’impresa.
Il credito d’imposta riconosciuto, salvo rimodulazioni proporzionali dovute al superamento dei fondi messi a disposizione, sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e potrà essere elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Tale seconda ipotesi è tutt’ora al vaglio della Commissione Europea per valutarne la compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Si ritiene pertanto opportuno richiedere al fornitore una dichiarazione che ne attesti i requisiti per beneficiare del diritto a richiedere il credito d’imposta.
N.B. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Per l’anno in corso i soggetti interessati potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio (prenotazione) nei 30 giorni all’entrata in vigore del decreto, pertanto decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La domanda di ammissione si dovrà presentare mediante una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dovrà contenere:
Decorsi 30 giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
La determinazione del credito effettivamente fruibile sarà possibile solo dopo la trasmissione dei dati degli investimenti effettivamente realizzati affinché si possa verificare il superamento o meno dei fondi stanziati. Le modalità per l’invio della rendicontazione sarà determinato con un apposito decreto e pubblicato sul sito web del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria.
Il credito d’imposta attribuito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.