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Tra gli incentivi fiscali più interessanti concessi alle aziende dall’ordinamento italiano, l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) rappresenta una misura premiale che il legislatore ha voluto riconoscere a quelle imprese che privilegiano l’autofinanziamento, incrementando la propria capitalizzazione.
Possono accedere all’ACE:
Giova evidenziare che più volte, nei chiarimenti ufficiali, l’Agenzia ha tenuto a precisare che l’accesso a tale regime è subordinato alla tenuta della contabilità nei modi ordinari.
Tra gli interrogativi che si erano aperti nel tempo, uno riguardava le società commerciali (SNC, SAS, SRL) agricole che determinano il reddito su base catastale a seguito dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093 della L. 296/2006.
Sul punto, però, il DM 3 agosto 2017 del Ministero dell’Economia ha fornito un orientamento chiaro e monolitico: tutti i soggetti che determinano il reddito in base alla disciplina dell’art. 32 del TUIR non possono accedere all’ACE.
La relazione di accompagnamento al decreto sembra quasi evidenziare che si tratti di una norma interpretativa da applicare retroattivamente alla norma introdotta nel 2011. Tuttavia, la diversa formulazione testuale e il principio di irretroattività contenuto nello Statuto del contribuente (L. 212/2000) fanno ritenere che le nuove previsioni valgano a decorrere dal periodo di imposta 2017.
Quindi possiamo dire che l’ACE non si applica al settore dell’agricoltura? Solo in parte.
Infatti, ci sono tutta una serie di attività che, pur aventi natura prettamente agricola, sono escluse dal reddito agrario. Si pensi ad esempio:
Tutte queste attività, se svolte da SNC, SAS o SRL agricole, producono redditi che devono essere sempre determinati a costi e ricavi (DM 27 settembre 2007).
In questi casi, la deduzione dovrebbe applicarsi anche alle società agricole in rapporto ai ricavi generati dall’attività agricola non rientrante nel reddito agrario.