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Ieri è stato approvato l’atteso decreto che proroga il termine dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, inizialmente prevista per il 1° luglio. Pare così disinnescata una questione che aveva creato grande subbuglio negli operatori del settore.
È attesa ad ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Governo, che avrà efficacia immediata e che permetterà di dare seguito alle promesse fatte ai benzinai nei giorni scorsi.
Il decreto adottato dall’Esecutivo si compone di due aspetti salienti: il primo consiste nel rinvio del termine dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti. Tale termine era stato inizialmente fissato per il 1° luglio, ma è stato definitivamente prorogato al 1° gennaio 2019, quando scatterà il generalizzato obbligo di fatturazione elettronica tra privati.
In base ai contenuti del decreto, fino a fine anno, tutti i professionisti e le aziende potranno continuare ad utilizzare le schede carburante, così come avvenuto fino ad oggi, per documentare le spese sostenute ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo per la determinazione dei redditi.
Al fine di introdurre progressivamente il futuro regime e per non vanificare gli sforzi e gli investimenti degli operatori che già si erano attivati per farsi trovare pronti alla scadenza del 1° luglio, il provvedimento del Governo introdurrà anche un doppio binario.
Cosa significa? A partire dal 1° luglio 2018, le cessioni di carburante potranno essere documentate anche tramite fattura elettronica da parte di tutti quei soggetti già in possesso dei software e delle procedure necessarie.
L’annuncio sul rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha fatto tabula rasa di tutte le novità previste per le cessioni di carburanti a partire da luglio.
Tra queste, evidenziamo che, stando alle anticipazioni, il nuovo provvedimento nulla dice circa l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciati ai fini della deducibilità dei costi introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Pertanto, dal 1° luglio non saranno più deducibili/detraibili le spese sostenute per l’acquisto di carburanti che siano state effettuate tramite sistemi di pagamento non tracciati.
Come precisato dall’Agenzia con il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile, per non perdere il diritto alla deduzione/detrazione delle spese sostenute, è possibile utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
L’utilizzo del denaro contante, invece, comporterà l’indeducibilità/indetraibilità delle spese sostenute.