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Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale rinvia solo in parte l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica.
Dalla lettura dell’art. 1 del decreto n. 79 del 28/06/2018 appena pubblicato, emerge che la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo dell’emissione della fattura elettronica riguarderà esclusivamente gli impianti stradali di distribuzione.
La cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentati dall’e-fattura dal 1° luglio 2018, tranne nei casi di acquisto presso i distributori stradali.
Resta immutata la decorrenza dal 1° luglio anche per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto stipulato con un'amministrazione pubblica.
L’art.1 del decreto-legge n. 79, indica in maniera chirurgica le proroghe concesse al 1° gennaio 2019.
Riscrivendo il comma 917 dell’art. 1 della Legge 205/2017, che stabiliva la decorrenza anticipata degli adempimenti relativi all’emissione della fattura elettronica per la generalità delle cessioni di carburanti per motori, il legislatore ha precisato: “ad eccezione delle cessioni di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione, per i quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019”.
Slitta pertanto al prossimo anno l’obbligo di emissione della fattura elettronica solo per gli impianti stradali. Restano ancorate al 1° luglio tutte le altre attività di rifornimento di carburante alle quali si affidano gran parte delle aziende dotate di un proprio sito di stoccaggio.
L’Esecutivo ha ritenuto utile non vanificare gli sforzi ed i mezzi messi in campo con l’intento di aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA nel settore degli oli minerali.
Dalla lettura del testo del decreto contenente la proroga del termine non può che derivare grande delusione.
Dopo settimane di annunci e proclami per rassicurare le aziende, il decreto ha fatto salvi gli interessi solo di una piccola fetta di operatori, lasciando in braghe di tela tutti gli altri.
Per chi commercializza idrocarburi all’ingrosso, per le cessioni operate da rivenditori diversi dalle tradizionali pompe di benzina, da domani scatta un nuovo regime. Il che, alla luce di quanto lungamente promesso, avviene quasi a sorpresa.
A rovescio, non bisogna dimenticarsi dei professionisti e delle aziende, che da domani, dovranno essere pronti a ricevere fatture in formato elettronico, a causa di una proroga che, mal concepita o mal formulata, sicuramente creerà enormi problemi agli operatori economici.
I soggetti che cedono benzina e gasolio dovranno emettere la fattura in formato elettronico, richiedendo ai clienti l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o il codice destinatario a cui il Sistema di Interscambio (SdI) dovrà recapitare la fattura. Ciò al fine di evitare disguidi e rendere celere la ricezione del documento.
Inoltre, occorrerà non dimenticare di effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili.
Sempre nell’ambito dei carburanti, resta l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburanti utilizzati per motori.
Infine, non è stata modificata la lettera b) del comma 917, pertanto permane l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori-subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico.