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Grande lavoro in questi giorni all’Agenzia delle Entrate, dove i funzionari stanno preparando le comunicazioni di anomalia da inviare ai contribuenti al fine di promuovere l’adempimento spontaneo per chi non ha presentato la dichiarazione IVA o l’ha presentata in maniera incompleta, compilando il solo quadro VA.
Tale attività è stata annunciata proprio dall’Agenzia, con il provvedimento n. 129515/2018 del 27 giugno.
Le comunicazioni in commento saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate via PEC, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 185/2008 e dall’art. 5 del D. L. n. 179/2012.
I contribuenti, quindi, dovranno prestare attenzione ad eventuali ricezioni di posta certificata: in alternativa, sarà possibile visionare il contenuto delle comunicazioni anche tramite l’accesso al proprio cassetto fiscale o per mezzo dell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
Nelle comunicazioni di anomalia devono essere riportati tassativamente alcuni dati:
È importante evidenziare che una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente ha davanti a sé diverse possibilità.
La prima è quella di segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze che motivino le ragioni del totale o parziale inadempimento. Oppure, direttamente o tramite intermediari incaricati, il contribuente può richiedere ulteriori informazioni all’Agenzia circa il contenuto della comunicazione. Tali dati e informazioni saranno poi messi a disposizione della Guardia di Finanza.
In alternativa, il contribuente potrà spontaneamente regolarizzare la propria posizione, presentando la dichiarazione entro novanta giorni a partire dal 30 aprile 2018. In tal caso, sarà possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso, il quale permetterà di usufruire di uno sconto sulle sanzioni.
Diversamente, in caso la dichiarazione sia stata inviata presentando il solo quadro VA, eventuali errori o omissioni potranno essere sistemati a seconda dei casi e delle tempistiche di integrazione, attraverso le modalità descritte dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.