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Entro lo scorso 18 giugno occorreva procedere al pagamento dell’acconto IMU e TASI per l’anno 2018, mentre il 2 luglio è scaduto il termine per la presentazione delle relative dichiarazioni.
In caso di errori od omissioni il contribuente potrà procedere a sanare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso e l’invio di una dichiarazione integrativa o tardiva.
Nel caso di spontanea correzione, i contribuenti possono beneficiare infatti di particolari “sconti” in funzione della tempestività con cui provvedono a sanare la propria posizione.
Vediamo pertanto come porre rimedio alle violazioni in materia di tributi locali.
La legge 158/2015 ha dimezzato le sanzioni applicabili ai contribuenti per i tributi amministrati dagli enti locali (IMU, TASI, TARI, ecc.). La sanzione, in caso di omesso/insufficiente versamento, è pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% per i versamenti effettuati entro 90 giorni.
In base all’art. 13 del D.lgs. 472/1997 è possibile godere di ulteriori riduzioni nei seguenti casi:
Oltre alla sanzione, sugli importi non versati, sono dovuti anche gli interessi legali fissati per il 2018 al 3% (DM 13/12/2017). A tal proposito si ricorda che il Comune potrebbe deliberare l’applicazione di una maggiorazione rispetto al tasso legale.
Vediamo innanzitutto di comprendere le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione o presentazione di una dichiarazione contenente dati inesatti.
Per le dichiarazioni IMU sono previsti i seguenti casi:
Per le dichiarazioni TASI sono previsti i seguenti casi:
Correzione di una dichiarazione errata
La dichiarazione integrativa, per correggere quella già inviata con dati inesatti, deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo (30 giugno anno successivo).
Pertanto, presentando una dichiarazione integrativa, il ravvedimento si perfeziona effettuando il pagamento della differenza IMU o TASI dovuta su cui si applicano le relative sanzioni pari al 6,25%.
Omessa presentazione della dichiarazione
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU-TASI, la regolarizzazione della tardiva presentazione deve avvenire entro 90 giorni dal termine originario con il contestuale pagamento della relativa sanzione.
Salvo diverse indicazioni previste dal Comune la dichiarazione andrà trasmessa allegando copia del versamento effettuato e indicando nelle annotazioni che si tratta di ravvedimento operoso per tardiva presentazione.
In questo caso la sanzione applicabile è pari al 10% dell’imposta eventualmente dovuta con un minimo di € 5,00 (1/10 sanzione minima).
Come nel caso degli omessi o insufficienti versamenti, anche per sanare l’omessa o errata presentazione della dichiarazione TASI-IMU si procederà a versare l’imposta dovuta, la sanzione e gli interessi legali.
È opportuno evidenziare che l’obbligo di dichiarazione permane finché la dichiarazione stessa non sia presentata. Ciò determina per ogni anno una violazione autonoma, punibile, per ciascun anno d’imposta, con la sanzione più grave prevista per l’omissione.
In tali casi, la giurisprudenza ha stabilito che il cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all’art. 12 del D.lgs 472/1997, trova applicazione anche per i tributi locali. Ciò significa che in luogo della somma aritmetica delle sanzioni irrogabili, dovrà essere comminata una sanzione unica su tutte le annualità interessate, debitamente incrementata sulla base dei criteri di cui al suddetto articolo.
In caso di errata indicazione del codice del Comune, il contribuente deve limitarsi a comunicare ai Comuni coinvolti l’errore commesso. I Comuni interessati provvederanno a regolare contabilmente tra loro l’errore del contribuente che non sarà passibile di sanzioni.