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La disciplina in materia di etichettatura di prodotti alimentari è una tra le più complesse e rigorose tra quelle vigenti nell’ordinamento italiano. Il perché è di facile spiegazione: la correttezza delle indicazioni in etichetta è un elemento essenziale per la tutela della fiducia, ma soprattutto della salute dei consumatori.
In particolare, la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione in etichetta degli allergeni è stata recentemente riformata con il D. Lgs 231/2017, il quale è stato fatto oggetto di analisi e studi da cui è derivata la nota tecnica prodotta dal MIPAAF, datata 8 maggio 2018 ed emessa dall’ICQRF (Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi).
Tra le precisazioni fornite dal Ministero, una di queste riguarda l’individuazione dei soggetti responsabili in caso di imprecisa o scorretta indicazione degli allergeni nell’etichetta dei prodotti alimentari.
L’Ispettorato ha chiarito che il soggetto responsabile è sempre l’operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto. In caso di importazioni dall’estero (extra UE), la responsabilità è posta in capo all’importatore avente sede nella UE.
L’identificazione del soggetto responsabile può essere effettuata anche tramite un marchio in quanto, se registrato, contiene i dati essenziali per l’identificazione dell’interessato.
L’articolo 5, comma 1 del richiamato D. Lgs. 231/2017 prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze” è soggetta ad una sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 40.000 euro.
Con la nota tecnica dell’8 maggio 2018, il MIPAAF ha precisato che il soggetto responsabile può, però, evitare tali sanzioni, muovendosi proattivamente per evitare le conseguenze negative della sua mancanza.
È quindi necessario che questi, prima di qualsivoglia accertamento di una violazione da parte dei soggetti competenti, si attivi per:
Nel caso in cui siano fatti oggetti di vendita dei prodotti non preimballati, è necessario che il soggetto responsabile metta a disposizione dei consumatori l’elenco degli allergeni contenuti negli alimenti.
Tale obbligo può essere adempiuto tramite l’esposizione degli stessi tramite cartelli oppure tramite appositi registri (o sistemi analoghi) messi a disposizione dei consumatori in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti.
Va precisato che la norma richiede che le indicazioni relative agli allergeni siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.