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I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E lo scorso 2 luglio, hanno tranquillizzato gli operatori del comparto agricolo in merito all’esclusione dall’obbligo di emissione di e-fattura, ora rinviato al 1° gennaio 2019, per i carburanti destinati all’autotrazione dei mezzi agricoli.
Il settore, però, si deve organizzare e deve valutare attentamente l’impatto che l’obbligo generalizzato della fattura elettronica avrà, dal prossimo anno, per quanto concerne le procedure contabili proprie di questa categoria di imprese.
La maggior parte delle aziende agricole italiane conferisce la propria produzione al sistema delle cooperative, le quali, ai sensi dell’art. 34, comma 7 del Dpr 633/72, hanno facoltà di emettere le fatture per conto dei soci per i prodotti da essi conferiti.
La cooperativa, in pratica, emette la fattura attribuendole un proprio numero progressivo, ne consegna copia al produttore agricolo conferente che provvede, poi, ad attribuire al documento un numero progressivo coerente con la numerazione delle proprie fatture emesse (C.M. n.6 del 25/01/1994).
Tale procedura pare coerente con le nuove modalità di trasmissione della fattura elettronica. Infatti, nel provvedimento n. 117689 dello scorso 13 giugno, l’Agenzia ha precisato che il contribuente può delegare anche soggetti diversi dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del Dpr n.322 del 1998, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche.
Le cooperative dovranno pertanto attivarsi per ottenere la delega ad emettere le fatture per conto dei loro soci conferenti.
Ai soci delle cooperative agricole in regime di esonero (soggetti con volume d’affari nell’anno precedente inferiore a € 7.000), che conferiscono i loro prodotti, le cooperative continueranno ad emettere apposita autofattura.
In tale ipotesi, la cooperativa non deve disporre di alcuna delega da parte del produttore agricolo in quanto l’autofattura, per sua natura, è emessa dall’acquirente.
L’Agenzia delle Entrate non ha fatto una precisa menzione di come procedere all'emissione dell'autofattura nei confronti del produttore agricolo esonerato, infatti, nel provvedimento 89757/2018, vengono illustrate le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, ma tale casistica non è citata.
Al punto 6) del suddetto documento, l’Agenzia ha illustrato esclusivamente il caso di emissione di un'autofattura qualora, trascorsi 4 mesi dalla data di effettuazione di un'operazione, non sia pervenuta la fattura di riferimento al committente/acquirente.
Essendo questa l’unica ipotesi di autofattura considerata nell’allegato A del provvedimento, è plausibile ritenere che la stessa possa essere utilizzata anche nell’ipotesi di cessioni a produttori agricoli esonerati. Le cooperative potranno, quindi, emettere autofattura utilizzando il sistema della fatturazione elettronica.