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La scorsa settimana abbiamo parlato del nuovo Decreto Dignità (D.L. 87/2018) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/07/2018, il quale reca importanti misure contro il precariato. Non sono solo novità in materia di lavoro quelle contenute nel nuovo testo normativo: ecco quindi le principali novità in materia fiscale.
Una delle questioni disciplinate dal D.L. 87/2018 riguarda la sempre più diffusa prassi della delocalizzazione delle imprese. Prassi a cui il Governo ha inteso mettere un freno, per mezzo di alcune specifiche previsioni tra cui:
Le novità normative riguardano gli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14/07/2018), nonché per i benefici concessi o banditi dopo tale data.
In forza delle nuove previsioni del Decreto Dignità, l’iperammortamento, che consiste nella possibilità di ammortizzare il 250% delle spese sostenute per talune tipologie di investimenti, potrà essere utilizzato soltanto per investimenti svolti dalle strutture produttive situate in Italia.
Se durante il periodo di fruizione del beneficio, i beni vengono trasferiti in strutture produttive estere, sarà necessario procedere al recupero dell’intero ammontare del beneficio. Lo stesso vale anche nel caso in cui vengano venduti i beni acquistati approfittando del regime agevolato.
Ciò rappresenta una novità, in quanto nel regime previgente, la decadenza dal beneficio non comportava l’obbligo di restituzione di quanto goduto, ma la sola perdita di quanto ancora doveva essere percepito.
Non si ha invece decadenza dall’iperammortamento nel caso di investimenti sostitutivi.
Le novità normative riguardano gli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14/07/2018).
Va evidenziato che la nuova disciplina non riguarda, invece, il superammortamento (140%).
Per quanto riguarda il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali con operazioni intercorse tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
A differenza di quanto annunciato, non è arrivata l’abolizione del redditometro; tuttavia, è stato abrogato il decreto (DM 16/09/2015) che elencava gli elementi indicativi di capacità contributiva.
Nei fatti, quindi, sono sospesi i controlli effettuati tramite tale procedura sulle annualità successive al 2016.
Per gli atti già notificati o per le somme già pagate, non sono previste revisioni o rimborsi.
Anche in questo caso, niente abrogazione della disciplina sullo spesometro, il quale andrà a scadenza a fine 2018.
Le novità riguardano la proroga dei termini: le fatture del terzo trimestre potranno essere trasmesse entro il 28/02/2019 (originariamente il termine era per il 30/11/2018).
Per i dati semestrali, invece, i termini sono fissati al prossimo 30/09 (per il primo semestre) e al 28/02/2019 (per il secondo trimestre).
Tra le sostanziali novità, va evidenziato che dal 14/07 le prestazioni di servizi effettuate da professionisti non sono più soggette alla disciplina dello split payment.
Restano comunque soggetti a split payment i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis del DPR 600/1973.