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Nonostante la Legge di Stabilità 2016 abbia stabilito l’esclusione dall’IRAP per tutte le aziende agricole che esercitano le attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario ex art. 32 del TUIR, ad oggi ancora moltissime sono le realtà obbligate alla presentazione della relativa dichiarazione.
Ai fini della determinazione del diritto annuo da versare alla Camera di Commercio, infatti, la disciplina prevede che il conteggio debba essere effettuato in base al fatturato risultante proprio dalla dichiarazione IRAP.
La disciplina prevede che l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP spetti a tutti quegli operatori agricoli che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato.
In sostanza, tale obbligo riguarda tutte le SNC e le SAS, le società di capitali e le cooperative in ambito agricolo.
Non risultano soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP solo le società semplici e le imprese individuali agricole: tali soggetti, infatti, pagano il diritto annuo in misura fissa.
In relazione al richiamato obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP posto in capo di soggetti esonerati, al solo fine di determinare l’importo del diritto camerale, viene da chiedersi il perché della scelta del legislatore.
La normativa di riferimento parla di “fatturato”, ma l’obiettivo finale potrebbe essere raggiunto anche prendendo come parametro il volume di affari dichiarato ai fini IVA.
Ciò consentirebbe a tutte le aziende agricole di utilizzare un dato già in proprio possesso e di non dover affrontare un adempimento extra, da cui sarebbero esonerate, al solo fine di determinare il diritto camerale, sostenendo costi talvolta superiori al diritto camerale stesso.
Forse, in tal senso, sarebbe necessario un intervento di correzione della normativa ad opera del Parlamento.
Nei modelli IRAP 2018 sono previste alcune novità. Una di queste riguarda solo le società di persone, nella colonna 11 del quadro VP va riportato il valore della produzione realizzato tramite le attività rientranti nel reddito agrario, il quale deve essere sottratto dalla base imponibile IRAP.
Se la società svolge esclusivamente attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, la base imponibile sarà sempre pari a zero.
Se, al contrario, vengono svolte in azienda anche ulteriori attività agricole (come l’agriturismo), esse saranno assoggettate ad IRAP con l’aliquota del 3,9% o diversa aliquota regionale.
Per quanto riguarda le società di capitali, invece, il valore della produzione derivante dalle attività agricole si porta in diminuzione, compilando il rigo IP 43, indicando il codice 11.