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Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli per prenotare il bonus pubblicità previsto dal DL 50/2017.
Il modello dovrà essere presentato dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 da coloro che intendono beneficiare del bonus per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, effettuati nel periodo 24 giungo/31 dicembre 2017.
Tale termine si applica anche per la presentazione delle domande relative agli investimenti già effettuati o previsti per l’anno in corso.
Il credito d’imposta regolamentato dal recente DPCM 90/2018 è riservato:
Come ribadito nel DPCM 90/2018, il credito d’imposta va determinato sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Affinché l’investimento sia ammissibile occorre inoltre che le emittenti radiofoniche e televisive siano iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione (L.249/97). Anche per gli investimenti sui giornali, occorre verificarne la registrazione presso il competente tribunale, inoltre è richiesta la figura del direttore responsabile.
Per l’anno 2017 sono ammessi solo gli investimenti effettuati a mezzo stampa, anche on line, dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d'imposta potrà arrivare fino al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati (distinti tra stampa ed emittenti radio-televisive). Bisognerà però attendere per averne certezza, in quanto il credito è condizionato dal limite massimo delle risorse di bilancio stanziate.
Per le microimprese, il limite del credito attribuibile potrà essere innalzato fino al 90 percento del valore incrementale, ma si dovrà attendere il perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
Il credito d'imposta non è cumulabile altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
Relativamente agli investimenti effettuanti nell’anno 2017 occorre presentare solo il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, inserendo i dati a consuntivo (art.2, c.2 note approvazione del modello).
Per i crediti d’imposta superiori a 150 mila euro occorrerà predisporre anche la dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa antimafia.
Per gli investimenti effettuati nel corso del 2018 la dichiarazione per gli investimenti effettuati dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.
Entro il 30 aprile di ciascun anno (21 novembre 2018 per l’anno in corso), il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria predisporrà un elenco con l’eventuale percentuale provvisoria di riparto fruibile da ciascun soggetto che ha effettuato gli investimenti. Successivamente, al termine dell’accertamento degli investimenti effettuati, il Dipartimento pubblicherà gli elenchi con gli importi definitivi.
Pertanto, il contribuente, venuto a conoscenza del credito d’imposta effettivo, dovrà riportarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione ed anche in quelle relative ai periodi in cui tale credito sarà utilizzato.
Allegati:
- Modello