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Era attesa a giorni, prima della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa ferragostana. Nella giornata di ieri è stata approvata la legge di conversione del D.L. n. 87/2018, il cosiddetto Decreto Dignità.
Poche le modifiche al testo originale del Decreto, tutte discusse nella prima revisione del testo alla Camera: ecco quali sono le nuove disposizioni in vigore!
Numerose sono le novità in materia fiscale confermate dalla legge di conversione del Decreto Dignità.
La prima riguarda l’abolizione dello split payment, limitatamente alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte ex art. 25 del DPR 600/73, dei professionisti che svolgono lavori per amministrazioni pubbliche e altri soggetti assimilati contenuti nell’elenco dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.
Novità in vista anche per lo spesometro, il cui calendario è stato significativamente modificato dalla nuova disciplina. I dati relativi al 3° trimestre 2018, infatti, dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2019 e non più entro il precedente termine del 30 novembre 2018. Sempre entro febbraio dovranno essere inviati anche gli elenchi clienti-fornitori relativi al 4° trimestre, nonché quelli riferiti al 2° semestre 2018.
Tra le novità in materia di spesometro, da evidenziare è anche l’estensione dell’esenzione prevista per i soggetti esonerati operanti in zone montane o svantaggiate. In forza della nuova previsione del Decreto Dignità, sono esclusi dall’adempimento tutti gli agricoltori esonerati, senza differenze di “collocazione”.
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 3-ter all’art. 1 del D.Lgs 127/2015, prevedendo condizioni di esonero dall’obbligo di annotazione nei registri IVA delle fatture emesse e ricevute (ex art. 23 e 25 del DPR 633/72). Dalla lettura dell’articolo, visto il rimando al terzo comma dell’art. 1 del D.Lgs 127/2015, tale esonero pare collegato all’introduzione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica e relativa conservazione delle fatture, stabilito per il prossimo anno.
Per quanto riguarda fatture elettroniche e carburanti, il D.L. ribadisce il rinvio del termine per la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per i distributori stradali fissando la nuova scadenza al 1° gennaio 2019. Fino a fine 2018, quindi, sarà possibile continuare ad utilizzare le schede carburante senza perdere il diritto alla detrazione.
È stata inoltre introdotta la possibilità di compensare anche per l’anno 2018 le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
Affinché si possa procedere alla compensazione, occorre che la somma iscritta a ruolo sia uguale o inferiore al credito vantato. Saranno ammesse in compensazione nell’anno 2018 le somme riferite ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31/12/2017.
Se numerose e significative sono le novità in campo fiscale, ancora maggiori sono le nuove misure relative al mondo del lavoro.
La prima novità riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato: la durata massima di tali contratti è fissata in 24 mesi, prorogabili fino a quattro volte. Per i contratti superiori ai 12 mesi, è necessaria l’indicazione di una specifica causale: in caso contrario, il rapporto verrà convertito in un contratto a tempo indeterminato.
Per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati, è confermato fino al 2020 lo sgravio contributivo del 50%. La nuova disposizione, però, estende tale misura, originariamente prevista per i lavoratori under30, anche ai soggetti under35.
Sicuramente, la novità più importante contenuta nel Decreto Dignità è la reintroduzione dei voucher in agricoltura, con nuove modalità e alcune semplificazioni: la volontà è quella di ridare allo strumento quel ruolo centrale che aveva prima della sua abolizione dello scorso anno.
Concludendo, segnaliamo anche le misure contro la delocalizzazione delle aziende: tra queste, sarà previsto un divieto (per cinque anni) di trasferimento della sede sociale all’estero per le imprese che percepiscono aiuti pubblici.