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Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) e la relativa legge di conversione hanno introdotto numerose novità in materia di spesometro e di trasmissione dei dati fattura, intervenendo su termini per la presentazione e soggetti esonerati.
Buone notizie per i contribuenti che hanno optato per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute in base alla disciplina del D. Lgs. 127/2015: per tali soggetti, in forza delle previsioni del Decreto Dignità, non c’è più l’obbligo di registrare né le fatture di vendita, né quelle di acquisto.
Si tratta di un’interessante opportunità che potrebbe rendere maggiormente appetibile un istituto che, pur non comportando adempimenti ulteriori rispetto a quanto previsto per gli spesometri, non ha ottenuto grande successo, nonostante preveda diverse agevolazioni tra cui l’esonero dalla compilazione dei modelli INTRA acquisti e il diritto al rimborso dell’IVA a credito anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 30 del DPR 633/1972.
L’unico adempimento ulteriore che comporta la disciplina del D. Lgs. 127/2015 consiste nell’obbligo di registrazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la vendita al minuto o, comunque, operazioni nei confronti dei consumatori finali.
Si ricorda che l’opzione per tale regime è vincolante per cinque anni e deve essere esercitata in via telematica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
In materia di spesometro, sono state confermate le nuove scadenze semestrali per l’invio degli elenchi clienti-fornitori.
Per il primo semestre di quest’anno, il termine ultimo per l’invio dei dati sarà il 1° ottobre 2018, mentre quello per il secondo semestre è fissato per il prossimo 28 febbraio.
Va evidenziato che, per i soggetti che intendano inviare lo spesometro con l’originaria cadenza trimestrale, il termine per l’invio della comunicazione relativa al 3° trimestre 2018 sarà sempre il 28 febbraio 2019 anziché la precedente data del 30 novembre.
Si ricorda che dal 2019 lo spesometro sarà soppresso, in quanto assorbito dal nuovo regime della fatturazione elettronica. A partire dal prossimo anno, quindi, resterà la sola scadenza mensile per la comunicazione delle operazioni con l’estero (escluse le bollette doganali).
L’art. 11 del D.L. 87/2018 ha finalmente introdotto l’esclusione dall’obbligo dell’invio degli spesometri per gli agricoltori operanti in regime di esonero in base alla disciplina dell’art. 34 del DPR 633/1972, la quale prevede che sono agricoltori esonerati quei soggetti che, nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, non superiore a 7.000 euro.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno parificati ai piccoli agricoltori di montagna (che già erano esclusi dall’obbligo) e non dovranno svolgere alcun adempimento, nemmeno per il primo semestre.
Chiaramente, per accedere al beneficio, è necessario che gli agricoltori non abbiano rinunciato al regime di esonero né abbiano optato per il regime normale.