Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, l’INPS ha fornito risposta alle varie richieste di chiarimenti sulla modalità di utilizzo dei permessi utilizzabili per l’assistenza a persone con disabilità, precisando come conteggiarli nell’ambito di particolari contratti di lavoro, come quelli part-time, o in relazione a particolari modalità di lavoro, come quelli organizzati su turni.
Sotto la lente di ingrandimento, nel dettaglio, sono l’art. 33 della Legge 104 del 1992 e l’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151 del 2001.
Uno dei dubbi che attanagliava gli operatori era quello relativo al conteggio e alle modalità di godimento dei tre giorni mensili in relazione ad un lavoratore a turni.
Sul punto, l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti. In particolare, è stato precisato che i giorni di permesso retribuito possono essere utilizzati anche in corrispondenza di un turno di lavoro effettuato nella giornata di domenica.
Come per il lavoro in un giorno festivo, lo stesso principio vale per il lavoro notturno: nessuna restrizione in tal senso è prevista per la fruizione dei permessi.
Con riferimento al lavoro notturno, l’INPS ha precisato inoltre che, nei casi in cui la prestazione si svolga a cavallo di due giorni solari, la richiesta di permesso dovrà essere effettuata per un solo giorno, in quanto riferita ad un solo turno di lavoro.
Nel caso in cui il permesso, anziché a giornata, è utilizzato ad ore, esso andrà quantificato e calcolato secondo il seguente algoritmo:
orario di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili
Dubbi interpretativi, circa l’utilizzo dei permessi speciali, sussistevano anche in relazione ai lavoratori part-time. Ci si chiedeva, infatti, se i tre giorni attribuiti dalla legge dovessero essere ricalcolati in funzione dell’orario di lavoro oppure no.
Nel richiamato messaggio n. 3114/2018, l’INPS ha precisato che nessun ricalcolo deve essere operato per i lavoratori che svolgono la loro prestazione con un part-time orizzontale, ossia lavorando tutti i giorni ma con orario ridotto.
Al contrario, per i lavoratori che svolgono attività con un part-time verticale (solo alcuni giorni alla settimana) o misto, è necessario riproporzionare la quantità dei permessi in base al minore orario di lavoro. Per farlo, si può utilizzare il seguente algoritmo:
orario medio settimanale teorico part-time : orario medio settimanale teorico full-time x 3 = giorni di permesso teorici.
Va ricordato che eventuali dati frazionari andranno arrotondati all’intero, per eccesso o per difetto.
Parimenti, in caso di necessità di utilizzare i “permessi 104” ad ore, i lavoratori part-time di ogni tipo dovranno calcolare il totale del monte ore a disposizione nel seguente modo:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time : numero medio dei giorni (turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 = ore di permesso teoriche.
L’INPS ha anche precisato che è possibile cumulare nello stesso mese, ma in giornate diverse, i “permessi 104” con i periodi di congedo straordinario previsti dall’art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001.
Come chiarito dall’Istituto, i periodi di congedo straordinario e di permessi possono essere cumulati senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Proprio in materia di “permessi 104” va evidenziata la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23891 del 02/10/2018, ha deciso sul caso del licenziamento di un lavoratore, a cui era stato contestato di aver utilizzato i permessi per fare la spesa ed incontrare alcuni professionisti (geometra e architetto), anziché prestare assistenza alla madre e alla sorella disabili.
La Cassazione, però, ha accolto il ricorso del lavoratore, in quanto questi aveva provato che tali attività erano collegate a specifici interessi ed utilità dei familiari assistiti.
I giudici di legittimità, quindi, hanno ribadito un importante principio di diritto, ossia che l’assistenza in favore dei congiunti disabili deve essere intesa in senso ampio, come lo svolgimento di tutte le incombenze e pratiche di vario tipo utili al disabile e non solo come mera assistenza personale presso la sua abitazione.