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lanci-gennaio-2025 Decreto Semplificazioni: abolito il Libro Unico del Lavoro telematico!

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. con l’ultimo decreto semplificazioni, il consiglio dei ministri ha introdotto proroghe e provvedimenti: tra questi, la cancellazione dell’entrata in vigore dell’obbligo della tenuta del libro unico del lavoro (lul) in forma telematica, originariamente previsto per il 1° gennaio 2019. cos’è il lul telematico? allo scopo di razionalizzare le procedure e gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei professionisti del settore, il decreto semplificazioni del 2015 aveva previsto che il lul fosse tenuto in maniera telematica. tale obbligo doveva scattare a partire dal 1° gennaio 2017 (poi più volte prorogato) sulla base delle modalità tecniche ed organizzative regolate da un apposito decreto del ministero del lavoro. lo scopo era quello di creare un sistema unico ed informatizzato per la gestione dei dati collegati al rapporto di lavoro, originariamente (prima del 2008) gestiti tramite la compilazione manuale del libro paga e del libro matricola. l’applicazione di questo sistema è apparsa sin da subito complessa e farraginosa. con il nuovo decreto semplificazioni è arrivata la cancellazione di un obbligo che di fatto non ha mai visto la luce. nessuna variazione pratica pertanto per gli operatori del settore in quanto il lul potrà essere ancora tenuto e conservato secondo le modalità attualmente disponibili, ossia:. elaborazione a stampa meccanografica su fogli mobili a moduli continui, dietro autorizzazione dell’inail;. stampa laser, dietro autorizzazione dell’inail;. memorizzazione su supporti magnetici, senza obbligo di memorizzazione, previa apposita comunicazione dalla dtl competente per territorio, in cui devono essere indicate in maniera dettagliata anche le caratteristiche tecniche del sistema utilizzato. con un apposito chiarimento, il ministero del lavoro ha comunque specificato che il lul può essere esibito agli ispettori anche in formato.pdf, purché stampabile in ordine cronologico e consultabile. soggetti obbligati. è importante evidenziare che la tenuta del lul è un obbligo per:. i datori di lavoro privati italiani operanti in italia;. i datori di lavoro agricolo;. i datori di lavoro italiani all’estero, ma con dipendenti italiani o in distacco;. i datori di lavoro esteri con dipendenti in italia;. i datori di lavoro esteri con dipendenti esteri in italia con obbligo contributivo. non sono invece obbligati alla tenuta del lul:. i datori di lavoro domestico;. le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale dei rispettivi soci;. l’impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini che, nell’impresa, prestino attività manuale o non manuale. sanzioni. è importante evidenziare che la scorretta tenuta del lul è soggetta a sanzioni. l’omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico, laddove comporti differenze nei trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali oppure quando siano indicati dati diversi da quelli effettivi (su prestazioni rese o somme erogate), può essere fatta oggetto di sanzioni:. da 150 a 1.500 euro se sono coinvolti fino a 5 lavoratori;. da 500 a 3.000 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o a una durata superiore a sei mesi;. da 1.000 a 6.000 euro se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o a una durata superiore a dodici mesi. oggetto di sanzione è anche la mancata conservazione del lul: in tal caso, la pena pecuniaria prevista va da 100 a 600 euro. in ultimo, ma non per importanza, la mancata o ritardata consegna del lul al lavoratore, può essere sanzionata con una ammenda:. da 150 a 900 euro se sono coinvolti fino a 5 lavoratori;. da 600 a 3.600 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o a una durata superiore a sei mesi;. da 1.200 a 7.200 euro se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o a una durata superiore a dodici mesi. ©riproduzione riservata
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