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Con l’ultimo Decreto Semplificazioni, il Consiglio dei Ministri ha introdotto proroghe e provvedimenti: tra questi, la cancellazione dell’entrata in vigore dell’obbligo della tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in forma telematica, originariamente previsto per il 1° gennaio 2019.
Allo scopo di razionalizzare le procedure e gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei professionisti del settore, il Decreto Semplificazioni del 2015 aveva previsto che il LUL fosse tenuto in maniera telematica.
Tale obbligo doveva scattare a partire dal 1° gennaio 2017 (poi più volte prorogato) sulla base delle modalità tecniche ed organizzative regolate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro.
Lo scopo era quello di creare un sistema unico ed informatizzato per la gestione dei dati collegati al rapporto di lavoro, originariamente (prima del 2008) gestiti tramite la compilazione manuale del libro paga e del libro matricola. L’applicazione di questo sistema è apparsa sin da subito complessa e farraginosa.
Con il nuovo Decreto Semplificazioni è arrivata la cancellazione di un obbligo che di fatto non ha mai visto la luce. Nessuna variazione pratica pertanto per gli operatori del settore in quanto il LUL potrà essere ancora tenuto e conservato secondo le modalità attualmente disponibili, ossia:
Con un apposito chiarimento, il Ministero del Lavoro ha comunque specificato che il LUL può essere esibito agli ispettori anche in formato .pdf, purché stampabile in ordine cronologico e consultabile.
È importante evidenziare che la tenuta del LUL è un obbligo per:
Non sono invece obbligati alla tenuta del LUL:
È importante evidenziare che la scorretta tenuta del LUL è soggetta a sanzioni.
L’omessa o infedele registrazione dei dati nel Libro Unico, laddove comporti differenze nei trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali oppure quando siano indicati dati diversi da quelli effettivi (su prestazioni rese o somme erogate), può essere fatta oggetto di sanzioni:
Oggetto di sanzione è anche la mancata conservazione del LUL: in tal caso, la pena pecuniaria prevista va da 100 a 600 euro.
In ultimo, ma non per importanza, la mancata o ritardata consegna del LUL al lavoratore, può essere sanzionata con una ammenda: