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Utilizzare la forza lavoro di soggetti non regolarizzati da parte dell’azienda rappresenta un’attività illecita, oltre che un grosso rischio per l’impresa che si espone così a controlli e sanzioni.
Oltre alle sanzioni tipiche previste dalla normativa per il contrasto al lavoro nero, però, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tali soggetti sono passibili di vedersi contestate anche le nuove sanzioni previste a protezione del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti previste dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 910-911 della L. 205/2017).
Come spiegato dell’INL nella nota n. 294 del 9 novembre 2018, la sanzione prevista per il pagamento delle retribuzioni in contanti è cumulabile con la sanzione amministrativa prevista per il lavoro nero.
Ciò rappresenta una novità, in quanto l’art. 3 del D. L. 112/2002 aveva storicamente stabilito che l’utilizzo di lavoratori irregolari escludeva l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 19 (commi 2 e 3) del D. Lgs. 276/2003, nonché le sanzioni di cui all’art. 39, comma 7 del D.L. 112/2018 poi convertito in legge con modificazioni.
Tale disciplina, in soldoni, stabilisce che nel caso di utilizzo di lavoratori irregolari, le sanzioni per il lavoro nero non sono cumulabili con quelle relative alla mancata/scorretta tenuta del LUL o per le irregolarità nel nella procedura di assunzione. Queste ultime sanzioni, infatti, vanno disapplicate.
Come precisato dall’Ispettorato del Lavoro, invece, sussiste una sostanziale cumulabilità tra le sanzioni previste per chi versa in contanti le retribuzioni dei propri lavoratori e quelle stabilite per contrastare il lavoro nero.
I commi 910-911 della Legge di Bilancio 2018 prevedono che, in caso di accertamento dell’effettiva corresponsione in contanti della retribuzione ad uno o più lavoratori, è prevista una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per ogni giornata in cui è stato accertato il pagamento in contanti.
Nel caso di lavoro nero e di relativo pagamento per mezzo di strumenti non tracciati, le sanzioni si cumulano. Pertanto, accanto alla sopracitata sanzione, va aggiunta quella relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro senza previa comunicazione al centro per l’Impiego, la quale ammonta a:
Va evidenziato che per l’irrogazione delle maxisanzioni contro il lavoro nero trova applicazione anche la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. 124/2004.
Secondo quanto precisato dall’INL, però, laddove la somma erogata (seppure in contanti) sia inferiore a quanto spettante in base al CCNL di riferimento, potrebbe essere attivata anche una procedura di diffida accertativa.