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Dal 29 gennaio è possibile presentare le domande per la pensione “Quota 100”. In base ai dati diffusi, già nel primo giorno, risultano presentate circa 1500-2000 domande tramite il portale telematico o patronati.
L’INPS con la circolare n. 11 del 30 gennaio 2019 illustra il Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 con il quale sono entrate a regime le nuove disposizioni in materia pensionistica proponendo anche alcuni esempi.
Possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100” i soggetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo l’INPS precisa che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico sarà necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le disposizioni che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento restano valide, ma non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione con “quota 100”.
Gli interessati potranno richiedere il cumulo per intero di tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso più forme di assicurazione gestite dall’INPS. Qualora vi fossero delle sovrapposizioni di periodi assicurativi, quelli coincidenti dovranno essere considerati una sola volta. Ogni gestione determinerà per la propria competenza il trattamento pensionistico pro-quota.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si dovrà accertare con riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni oggetto del cumulo contributivo.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019 prevede un termine diversificato per il conseguimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico.
Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (precisamente: diversi da pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi):
Se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO - prevista la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato-lavoratori autonomi-liberi professionisti "senza cassa"), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto 2019.
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la decorrenza del trattamento potrà avvenire:
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30 novembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal 1° dicembre 2019.
Il comma 3 dell’art. 14 del Decreto dispone l’incumulabilità del reddito da pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (anche se volti all’estero) ad eccezione di quelli derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo entro il limite di 5.000 euro annui.
Tale incumulabilità cessa dalla data in cui decorrono i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La circolare INPS riprende gli articoli che prevedono la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata ed in particolare indica le seguenti casistiche: