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pacchetto-ortofloro-plus Videosorveglianza: non occorre una nuova autorizzazione in caso di semplice sube

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. l’ispettorato nazionale del lavoro (inl) con la nota 1881 del 25 febbraio 2019 è tornato ad esprimersi sulle modalità autorizzative delle attività di videocontrollo. nella circostanza, è stato precisato che il cambio di titolarità di un’impresa non determina sistematicamente la necessità di ripetere la procedura di accordo e autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori. l’inl, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, ha precisato che in caso di variazioni nella titolarità di un’impresa (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto di ramo d’azienda), qualora il precedente titolare abbia installato dei sistemi di controllo a distanza dei lavoratori in forza di un accordo o di un’autorizzazione, le procedure di cui all’art. 4 della l. n. 300/1970 debbano essere ripetute solo qualora mutino anche gli aspetti sostanziali che incidono sulle condizioni ed i presupposti che di fatto avevano consentito l’installazione di detti impianti. la procedura autorizzativa prevista dalla legge n. 300 del 1970. in particolare, l’ispettorato pone in evidenza che l’accordo sindacale previsto dall’art. 4 della l. n. 300/1970 e s.m.i. prevede che i sistemi di controllo a distanza possano essere impiegati esclusivamente per:. esigenze produttive e organizzative;. esigenze collegate alla sicurezza negli ambienti di lavoro;. tutela del patrimonio aziendale. i citati sistemi di controllo, per poter essere installati, necessitano preventivamente di un’autorizzazione amministrativa che:. per le strutture operanti esclusivamente in ambito locale: richiede un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie, oppure con le rappresentanze sindacali aziendali;. per le strutture ubicate in più province o regioni: richiede un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a carattere nazionale;. in caso di mancato accordo: l’azienda deve inviare apposita domanda all’ispettorato territorialmente competente (o alla sede centrale dell’inl qualora l’impresa insista su più province o regioni) allegando copia del verbale di mancato accordo con le rappresentanze sindacali. in caso di subentro è sufficiente la semplice notifica. l’inl ha quindi chiarito che il semplice subentro di un nuovo soggetto, a condizione che non mutino le circostanze, le modalità e le ragioni per le quali fosse stato precedentemente concluso favorevolmente il processo autorizzativo, non necessitano di ripetere l’intero iter sopra descritto. il titolare subentrante, al fine di consentire le attività ispettive proprie dell’ispettorato, dovrà:. dare comunicazione del subentro all’ufficio che ha rilasciato gli estremi del provvedimento autorizzativo;. fornire una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti l’originale rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato. nella nota si precisa che, qualora invece non vi fosse l’invarianza dei suddetti presupposti, sarà necessario avviare una nuova procedura autorizzativa ex. art. 4 l. n. 300/1970 e sono vietate modalità di controllo diverse da quelle autorizzate dalla legge. ©riproduzione riservata
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