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L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota 1881 del 25 febbraio 2019 è tornato ad esprimersi sulle modalità autorizzative delle attività di videocontrollo.
Nella circostanza, è stato precisato che il cambio di titolarità di un’impresa non determina sistematicamente la necessità di ripetere la procedura di accordo e autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori.
L’INL, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, ha precisato che in caso di variazioni nella titolarità di un’impresa (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto di ramo d’azienda), qualora il precedente titolare abbia installato dei sistemi di controllo a distanza dei lavoratori in forza di un accordo o di un’autorizzazione, le procedure di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970 debbano essere ripetute solo qualora mutino anche gli aspetti sostanziali che incidono sulle condizioni ed i presupposti che di fatto avevano consentito l’installazione di detti impianti.
In particolare, l’Ispettorato pone in evidenza che l’accordo sindacale previsto dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e s.m.i. prevede che i sistemi di controllo a distanza possano essere impiegati esclusivamente per:
I citati sistemi di controllo, per poter essere installati, necessitano preventivamente di un’autorizzazione amministrativa che:
L’INL ha quindi chiarito che il semplice subentro di un nuovo soggetto, a condizione che non mutino le circostanze, le modalità e le ragioni per le quali fosse stato precedentemente concluso favorevolmente il processo autorizzativo, non necessitano di ripetere l’intero iter sopra descritto.
Il titolare subentrante, al fine di consentire le attività ispettive proprie dell’Ispettorato, dovrà:
Nella nota si precisa che, qualora invece non vi fosse l’invarianza dei suddetti presupposti, sarà necessario avviare una nuova procedura autorizzativa ex. art. 4 L. n. 300/1970 e sono vietate modalità di controllo diverse da quelle autorizzate dalla legge.