Secondo l’articolo 11, comma 5, L. 413/1991 la base imponibile per le espropriazioni di terreni consiste nella plusvalenza, intesa come differenza fra il prezzo di acquisto iniziale e l’indennità di espropriazione conseguita. Non contraddice questa interpretazione il fatto che la ritenuta di imposta debba essere calcolata, a norma dell'articolo 11, comma 7, sull'intera indennità di espropriazione perché la norma stessa attribuisce al contribuente la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, in base alla quale l'ammontare dell'imposta dovuta è determinato tenendo conto della sola plusvalenza unitamente alle altre componenti reddituali (cfr. ex plurimis ordinanza n. 12275/2017).