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Secondo quanto affermato dall’art. 36 della Costituzione, il lavoratore ha il diritto irrinunciabile a ferie annuali allo scopo di soddisfare le sue esigenze psicofisiche e di tutelare il suo diritto alla salute.
Ma cosa accade se durante le ferie il lavoratore si ammala? È possibile richiedere la sospensione del periodo feriale?
La sezione lavoro della Cassazione Civile, con l’ordinanza 17 aprile 2019 n. 10725, torna ad esprimersi sull’argomento affermando che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute.
Questa questione era già stata parzialmente risolta in passato quando, con la sentenza n. 616/1987 della Corte Costituzionale, era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Tale pronuncia ha dato vita al principio generale secondo cui il lavoratore assente per malattia può domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie.
Questo principio, però, non può essere applicato in via assoluta, ma solamente nel caso in cui la malattia del prestatore di lavoro sia incompatibile con la funzione del riposo e di recupero delle energie psicofisiche di cui avrebbe usufruito il soggetto se fosse stato in ferie in condizioni normali.
In altre parole, l’eventuale sospensione del periodo feriale deve essere valutata caso per caso tenendo in considerazione quanto precisato dai vari CCNL. Si pensi, ad esempio, che alcuni contratti nazionali riconoscono la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi di almeno 7 giorni di calendario.
L’INPS, per fare chiarezza, ha emesso la circolare 109/1999 con la quale ha stabilito che:
Secondo l’INPS, la sospensione intercorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione di inizio malattia (solitamente coincide con l’invio del certificato medico) e da quel momento è fatta salva la possibilità del datore di lavoro di mandare una visita fiscale di controllo sottolineando nella richiesta che si tratta di lavoratore ammalatosi nel periodo feriale. Il medico competente dovrà quindi accertarsi che sussistano le condizioni per l’interruzione delle ferie.
Appare chiaro, quindi, che a seguito della sospensione feriale il lavoratore possa usufruire di un ulteriore periodo di riposo da godere in un momento successivo, la cui durata deve essere la stessa del periodo di malattia.