In attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, l’Accordo Stato-Regioni 53 del 22 febbraio 2012, entrato in vigore il 12/03/2013, ha individuato le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e i requisiti della formazione.
Il Decreto Milleproroghe 2016, con relativo disegno di legge di conversione approvato alla Camera il 24 febbraio 2017 (A.C. n. 4304), ha differito, prorogando precedenti scadenze, per il solo comparto agricolo o forestale, al 31/12/2017 l’entrata in vigore dell’Accordo, fissando:
- al 31/12/2018, l’obbligo di aggiornamento per i lavoratori in possesso, alla data di entrata in vigore del presente accordo, di un’esperienza documentata almeno pari a 2 anni. Coloro che, pur avendo il requisito per l’aggiornamento, non hanno ottemperato alla previsione di legge hanno l’obbligo di formazione completa;
- al 31/12/2019, l’obbligo di svolgere:
- la formazione completa per tutti gli operatori incaricati anteriormente al 31/12/2017 e mai formati;
- l’aggiornamento per tutti gli operatori che hanno frequentato anteriormente al 31/12/2017 corsi di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo del 22 febbraio 2012;
- al 31/12/2022, l’obbligo di aggiornamento per tutti gli operatori che hanno frequentato corsi di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo del 22 febbraio 2012.
Le attrezzature/macchine agricole oggetto della proroga, ai sensi della circolare 45 del 24 dicembre del 2013, sono tutte le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (Accordo Stato Regioni n° 53 del 22 febbraio 2012), utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale. Tra queste sono ricomprese:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);
- pompa per calcestruzzo.
Cristiano Battelli
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