È sanzionabile il dipendente che, durante il periodo di malattia, risulti assente alla visita fiscale, anche se tale assenza sia dovuta alla necessità di accompagnare il figlio in ospedale per un improvviso motivo di salute.
Questa è la rigida posizione assunta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24492/2019.
Il caso
Un lavoratore dipendente, durante il periodo di malattia, era stato oggetto di visita domiciliare da parte del medico del lavoro, risultando assente.
Questi si era giustificato affermando che l’assenza era dovuta alla necessità di accompagnare il figlio ad una visita di controllo, la quale si era resa necessaria a seguito di una orticaria idiopatica manifestatasi durante la notte e che aveva richiesto l’accesso al pronto soccorso.
Secondo il datore di lavoro, tale giustificazione non integrava un caso di forza maggiore, pertanto, la mancata comunicazione dell’allontanamento da casa da parte del lavoratore era da considerarsi illegittima e sanzionabile.
Tale orientamento era stato poi condiviso anche dai giudici di merito che, nei primi due gradi di giudizio, avevano accolto le ragioni del datore, confermando come legittima la sanzione irrogata.
La decisione dei giudici
Chiamata a pronunciarsi sul tema, la Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, ossia che la condotta del lavoratore è da condannare e le relative sanzioni irrogate da parte del datore di lavoro sono da ritenersi corrette.
Secondo gli Ermellini, infatti, l’assenza ad una visita domiciliare deve essere sempre giustificata da un apposito certificato medico per i seguenti motivi:
- visite mediche;
- prestazioni e terapie sanitarie;
- accertamenti specialistici regolarmente prescritti;
- altri giustificati motivi.
Laddove l’assenza non sia giustificata dalle sopraindicate ragioni, il lavoratore può allontanarsi dal domicilio indicato soltanto per cause di forza maggiore, definita come evento di una forza tale alla quale non è oggettivamente possibile resistere e che costringe la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile.
Nel caso in esame, quindi, i giudici hanno sostenuto che la necessità di accompagnare il figlio al pronto soccorso per un’urgenza, come avvenuto durante la notte precedente alla visita, avrebbe potuto integrare il requisito della forza maggiore, ma lo stesso non poteva dirsi con riferimento alla visita della mattina successiva.
Infatti, il ricovero del mattino non presentava carattere di urgenza e non era stata dimostrata l’impossibilità da parte di altri di accompagnare il bambino. Inoltre, il fatto che si trattasse di un impegno comunque programmato, rendeva possibile per il lavoratore comunicare la sua assenza al datore di lavoro, ma ciò non era stato fatto.
Pertanto, la condotta del lavoratore era da ritenersi censurabile.
Fasce di reperibilità e sanzioni
In conclusione, è importante ricordare che, per i lavoratori subordinati, durante il periodo di malattia è necessario rispettare le fasce di reperibilità necessarie per permettere ai medici del lavoro di effettuare eventuali controlli.
Per il settore pubblico, la fascia di reperibilità va dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18; per i lavoratori privati, invece, la fascia va dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. È importante ricordare che tali orari sono validi tutti i giorni, anche nei giorni festivi e in quelli non lavorativi.
Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita fiscale, questi dovrà presentarsi il giorno successivo per recuperare: se questo non dovesse avvenire, laddove il lavoratore non giustifichi validamente la sua nuova assenza entro 10 giorni, l’INPS provvederà a sospendere il 50% dell’indennità di malattia. In caso di terza assenza al controllo, l’Ente decurterà al lavoratore l’intero importo.
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