Con la modifica della disciplina organica dei contratti di lavoro, operata dal D.L. n. 101/2019, è stato introdotto un nuovo genere di rapporto di lavoro parasubordinato che godrà dei benefici del lavoro dipendente.
Il Decreto Legge “Salvaimprese”, con la modifica dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, ha di fatto inventato una nuova categoria di lavoratori chiamati co.co.co. etero-organizzati ai quali sono garantite tutte le tutele del lavoro dipendente, ad esclusione dell'articolo 18 (regole sui licenziamenti).
L’articolo 2 sopracitato prevede che “a partire dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.”
La disciplina sui nuovi contratti co.co.co. può essere applicata a tutti i collaboratori, ampliando di fatto la platea dei destinatari delle tutele del lavoro subordinato, rispetto alle previsioni del Testo Unico dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act.
Le differenze della nuova formulazione della norma rispetto alla precedente sono sostanzialmente tre:
- manca un potere gerarchico-disciplinare-direttivo del committente;
- la prestazione è prevalentemente personale e non più «esclusivamente» personale;
- l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato prescinde dal fatto che vengano determinati dal committente tempi e luoghi in cui svolgere l’attività lavorativa.
A seguito della modifica apportata dal D.L. si vengono a configurare quindi tre possibili tipologie di rapporto di lavoro: dipendente, co.co.co. tradizionale e co.co.co etero-organizzata.
In particolare, alla co.co.co etero-organizzata, tenuto conto dell’attività esercitata, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato, per tutto ciò che riguarda:
- le regole fiscali e contributive;
- gli assegni familiari;
- le indennità di malattia e maternità;
- i congedi parentali;
- le indennità di disoccupazione e di fine lavoro;
- la durata dell'orario di lavoro;
- la disciplina delle ferie.
Non si applicano, invece, le regole sui licenziamenti di cui all’art. 18, distinguendo così il rapporto di collaborazione dal contratto a tempo indeterminato.
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