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Con la modifica della disciplina organica dei contratti di lavoro, operata dal D.L. n. 101/2019, è stato introdotto un nuovo genere di rapporto di lavoro parasubordinato che godrà dei benefici del lavoro dipendente.
Il Decreto Legge “Salvaimprese”, con la modifica dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, ha di fatto inventato una nuova categoria di lavoratori chiamati co.co.co. etero-organizzati ai quali sono garantite tutte le tutele del lavoro dipendente, ad esclusione dell'articolo 18 (regole sui licenziamenti).
L’articolo 2 sopracitato prevede che “a partire dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.”
La disciplina sui nuovi contratti co.co.co. può essere applicata a tutti i collaboratori, ampliando di fatto la platea dei destinatari delle tutele del lavoro subordinato, rispetto alle previsioni del Testo Unico dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act.
Le differenze della nuova formulazione della norma rispetto alla precedente sono sostanzialmente tre:
A seguito della modifica apportata dal D.L. si vengono a configurare quindi tre possibili tipologie di rapporto di lavoro: dipendente, co.co.co. tradizionale e co.co.co etero-organizzata.
In particolare, alla co.co.co etero-organizzata, tenuto conto dell’attività esercitata, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato, per tutto ciò che riguarda:
Non si applicano, invece, le regole sui licenziamenti di cui all’art. 18, distinguendo così il rapporto di collaborazione dal contratto a tempo indeterminato.