È confermata la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi relativi ad un appalto, anche se essi sono maturati in capo ad una società subappaltatrice, nonostante il divieto di subappalto previsto dal contratto.
Ciò è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27382/2019.
Il caso
La controversia era originata da un decreto ingiuntivo inviato per conto dell’INPS nei confronti di un imprenditore, a cui veniva chiesto di rispondere del debito contributivo non saldato da parte di una società che era stata coinvolta, in qualità di subappaltatrice, nell’esecuzione di un contratto di appalto di cui questi era committente.
Questi si discolpava sostenendo che non aveva avuto alcun contatto con la società subappaltatrice insolvente, in quanto l’appaltatore aveva subappaltato il lavoro, il quale era poi stato nuovamente subappaltato ad un terzo il quale, quest’ultimo, non aveva effettuato i dovuti versamenti contributivi per i lavoratori coinvolti.
Peraltro, tale situazione era sconosciuta dal committente, in quanto nell’ambito dell’originario contratto di appalto era stato espressamente previsto il divieto di subappalto e di cessione dei lavori salvo preventivo consenso, il quale non era mai stato formalmente pattuito.
Secondo i giudici di merito, il ricorrente non aveva motivo di doglianza, essendo obbligato solidalmente sulla base della sola stipula del contratto di appalto, dalla cui stesura nasce una responsabilità oggettiva in capo al committente il quale ha l’obbligo, e nel caso specifico ne possedeva gli strumenti, di vigilare sull’esecuzione del rapporto.
La pronuncia della Cassazione
Chiamati a pronunciarsi sul caso, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del committente, il quale è stato ritenuto solidalmente responsabile per i debiti contributivi del subappaltatore e, quindi, tenuto al pagamento di quanto richiesto.
Secondo la Cassazione, l’obbligazione contributiva è da ritenersi un dovere indisponibile, la cui finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale ha un’importanza primaria per la collettività.
In ragione delle peculiarità dell’onere contributivo, nel caso di mancato pagamento da parte dei subappaltatori, gli Ermellini hanno ritenuto non coerente escludere da responsabilità solidale il committente, anche se la prestazione stessa sia stata effettuata in violazione del divieto di subappalto previsto dal contratto.
La ratio che sorregge la previsione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale è quella di incentivare i committenti nella scelta di imprenditori seri ed affidabili per l’affidamento dei lavori e di vigilare sul loro operato per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso in esame, invece, i giudici hanno riscontrato un’inadeguata attività di controllo da parte del committente, che aveva tutti gli elementi per accorgersi del subappalto e del fatto che fossero impiegati nell’esperimento del contratto soggetti dipendenti da una società diversa da quella appaltatrice. Avendo a disposizione l’elenco con i nominativi dei lavoratori e i rispettivi cartellini presenze, avrebbe potuto e dovuto controllare in capo a chi fossero realmente i dipendenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA