Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
A quasi un anno dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, che si prefigge la finalità di contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale, e al contempo si propone come misura di garanzia del diritto al lavoro, trovano ora finalmente forma le opportunità previste per i datori, in caso di assunzione di coloro che percepiscono tale sostegno.
Infatti, l’art. 8 del D.L. n. 4/2019 ha introdotto un’interessante forma di incentivo sotto forma di sgravio contributivo per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che assumono direttamente, a tempo pieno e indeterminato.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, sia per quanto riguarda la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dall’interessato. In ogni caso, l’agevolazione non potrà superare il tetto massimo di 780 euro.
Tale incentivo, che non comprende il premio INAIL, non può, in ogni caso, superare l’ammontare totale di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, occorrerà tenere conto, nella sua determinazione, dell’ammontare del reddito di cittadinanza:
Inoltre, è importante evidenziare come la durata del beneficio sarà pari alla differenza tra la durata massima dell’erogazione del reddito di cittadinanza (18 mesi) e le mensilità già fruite dall’interessato. In ogni caso, comunque, la Legge prevede una durata minima dello sgravio pari a cinque mensilità.
Come anticipato, il calcolo del beneficio è sull’intero importo contributivo, quota conto datore di lavoro e quota conto lavoratore, ad esclusione:
Con particolare riferimento ai datori di lavoro agricoli, il calcolo si esegue al netto degli esoneri per zone contributive e montane e al netto del contributo destinato alle iniziative sulla formazione continua (pari a 0,30%).
Il datore di lavoro, per accedere al beneficio, deve sottostare alle solite condizioni per accedere ai benefici (regolarità contributiva, rispetto della L. n. 68/99, rispetto della contrattazione, rispetto degli obblighi sulla sicurezza, rispetti l’incremento occupazionale, ecc), in aggiunta, deve preventivamente aver comunicato la propria disponibilità di posti liberi sulla piattaforma digitale dedicata, presso ANPAL. L’inosservanza di questa comunicazione comporta l’impossibilità di fruire del beneficio.
Il rapporto deve essere, come detto, a tempo pieno e indeterminato. Valgono le assunzioni in apprendistato e in somministrazione. Sono previste particolari situazioni per cui, in un secondo momento, il rapporto può essere trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
Sono tassativamente esclusi i rapporti di lavoro intermittenti, i rapporti con personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali e i lavoratori domestici.
Si segnala che la natura dell’esonero è compresa quale aiuto di Stato, pertanto sottoposta all’applicazione del de minimis.
Sempre in materia di reddito di cittadinanza, è interessante evidenziare il contenuto della Circolare ANPAL n. 3/2019, la quale ha precisato che, ai fini del mantenimento del beneficio, il lavoratore non solo non deve rinunciare più di tre volte alle offerte di lavoro pervenutegli (se congrue), ma questi non deve neppure perdere l’occasione di candidarsi per una posizione aperta.
Infatti, laddove l’offerta venga da un datore privato, la decisione in merito all’assunzione non dipende dai servizi per l’impiego. Tuttavia, questi segnalano tale opportunità, che il lavoratore, sulla base del richiamato documento dell’ANPAL, non può “passare”. Pertanto, quest’ultimo deve candidarsi per tale posizione, se ritenuta congrua, e l’inerzia in tal senso deve essere considerata alla pari del rifiuto di un’offerta e, quindi, potenziale causa di decadenza del beneficio.
Chiaramente, per la valutazione del criterio di congruità, l’offerta deve rispettare alcuni requisiti, come quelli relativi alla distanza dal domicilio e alla retribuzione. Nel caso in cui un lavoratore accetti offerta di un posto di lavoro distante dalla propria residenza oltre i 250 km, è previsto che possa continuare a recepire il reddito di cittadinanza sottoforma di compensazione per le spese di trasferimento.
Quanto a quest’ultimo tema, l’ANPAL ha precisato che deve ritenersi congrua un’offerta di lavoro che preveda una retribuzione superiore almeno del 10% rispetto agli importi massimi percepibili tramite il reddito di cittadinanza.
Con il messaggio n. 4099 del 8 novembre 2019, l’INPS ha annunciato che sul proprio sito, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo per la richiesta dell’autorizzazione all’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”.
I datori di lavoro che vorranno accedere all’incentivo dovranno inviare la domanda telematicamente. L’INPS provvederà tramite i propri sistemi informativi:
Nel messaggio n. 4099 l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili